Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 12Fedlex · Rapporto sui risultati
venga fatta slittare in un articolo 16a. Le eventuali modiche necessarie possono essere apportate a questo articolo. GE è d’accordo con l’abrogazione dell’articolo, ma evidenzia che la versione cartacea della pubblicazione ufficiale offre una sicurezza maggiore.
4.8 Art. 10 Rettifiche formali
1 La Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori che modificano il senso e le formulazioni che non corrispondono alla decisione dell’autorità che li ha emanati:
a. in atti normativi della Confederazione, fatti salvi quelli dell’Assemblea federale: sotto la propria responsabilità;
b. in trattati e risoluzioni internazionali: d’intesa con le parti contraenti.
2 D’intesa con la Commissione parlamentare di redazione, la Cancelleria federale rettifica nella RU gli errori sorti al momento della pubblicazione che modificano il senso di atti normativi dell’Assemblea federale. Le rettifiche di altri errori negli atti normativi dell’Assemblea federale sono rette dall’articolo 58 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento.
SO e GE apprezzano molto che la lacuna concernente le rettifiche (art. 10 D-LPubl) venga colmata dalla CaF.
4.9 Art. 11 Contenuto
La RS è un repertorio aggiornato costantemente, consolidato e ordinato per materie:
a. dei testi pubblicati nella RU, fatti salvi i decreti federali che non contengono norme di diritto concernenti l’approvazione di trattati internazionali; e
b. delle costituzioni cantonali.
TG accoglie con favore il completamento della frase introduttiva con il concetto «costantemente», cosa che corrisponde alla pratica dell’attualizzazione quotidiana. Il ZRI evidenzia che a suo parere gli utenti della RS non godono della tutela della buona fede.
4.10 Art. 12 Rettifiche e adeguamenti informali: cpv. 3
Abrogato
Formulazione della disposizione attualmente vigente:
3 Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dall'articolo 58 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento.
GE desidera mantenere l’articolo 12 cpv. 3 LPubl (riserva del diritto parlamentare per la rettifica delle leggi nella RS). Il diritto parlamentare dovrebbe disciplinare tutte le rettifiche di atti normativi dell’Assemblea federale.
4.11 Art. 13 Foglio federale: cpv. 1 lett. c e fbis (nuova) nonché cpv. 2
1 Nel Foglio federale sono pubblicati:
c. Abrogata (altri rapporti o pareri del Consiglio federale, delle commissioni dell'Assemblea federale o dei Tribunali della Confederazione);
fbis. le ordinanze amministrative del Consiglio federale;
2 Nel Foglio federale possono inoltre essere pubblicati:
a. rapporti, pareri oppure convenzioni del Consiglio federale o dei Tribunali della Confederazione, rapporti o pareri delle commissioni dell’Assemblea federale diversi da quelli menzionati nel capoverso 1 lettera b;
b. decisioni, istruzioni e comunicazioni del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale e di organizzazioni o