Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 20 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 16Fedlex · Rapporto sui risultati

4.17 Art. 16b (nuovo) Preservazione delle pubblicazioni elettroniche

Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l’autenticità e l’integrità dei testi pubblicati in forma elettronica.

I requisiti di autenticità e integrità della pubblicazione elettronica, in particolare tramite l’impiego di una firma elettronica (SH, TG) e anche dopo aver scaricato dalla piattaforma di pubblicazione (TI) vengono accolti in maniera molto positiva.

Secondo il PLR e l’UDC la garanzia della sicurezza dei dati è un presupposto per il cambiamento della versione determinante. Di conseguenza le spiegazioni sull’articolo 16b D-LPubl non sarebbero sufficienti. È atteso un rapporto sulle misure previste, la loro fattibilità e i costi. BS richiede in questo contesto l’impiego obbligatorio della firma elettronica.

VS si aspetta che la piattaforma di pubblicazione risponda ai più alti standard di sicurezza.

Il ZRI obietta che le firme impiegate per il SHAB e per il foglio ufficiale del Cantone di Zurigo non sono sufficienti. Tutti devono poter verificare l’autenticità e l’integrità senza dubbi e senza aver bisogno di aiuto di mezzi di terzi.

ZH vorrebbe completare l’articolo con misure sull’archiviabilità e l’accesso tramite registro e indice.

GE ritiene che non ci si dovrebbe limitare a una mera delega al Consiglio federale e nutre dubbi sul fatto stesso che l’integrità dei dati possa essere garantita.

4.18 Art. 16c (nuovo) Protezione dei dati

1 Le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali, in particolare dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 3 lettera c e profili della personalità secondo l’articolo 3 lettera d della legge federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati, nella misura in cui questo sia necessario per una pubblicazione prevista in una legge.

2 Il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali degni di particolare protezione nell’ambito della pubblicazione elettronica.

L’impostazione chiara e orientata alla pratica prevista all’articolo 16c D-LPubl viene accolta con favore da TG, TF, privatim e FER.

Il PLR è scettico sul fatto che l’articolo 16c D-LPubl tenga sufficientemente conto della protezione dei dati. Il capoverso 1 con la riserva della legge sarebbe accettabile come minimo assoluto (BS lo trova invece ridondante).

Privatim considera sensata la riserva di legge. Sarebbe però necessario anche valutare tutte le disposizioni in materia di pubblicazione nel diritto federale rilevanti in rapporto alla loro idoneità alla pubblicazione online e se del caso adattarle, dal momento che sono state decise con il presupposto che si trattasse primariamente di una pubblicazione stampata.

Diversi partecipanti alla procedura di consultazione ritengono che il capoverso 2 con la mera delega al Consiglio federale per ulteriori misure di protezione sia insufficiente. TI vorrebbe

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RS 235.1