Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 20 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
2 Il Consiglio federale determina gli emolumenti per la fornitura delle pubblicazioni secondo la presente legge.
3 Può prevedere condizioni particolari per terzi offerenti, in particolare oneri per lo sfruttamento di dati.
La gratuità dei contenuti della piattaforma di pubblicazione viene accolta con favore da ZH, USAM e CP.
L’articolo 19 D-LPubl dovrebbe prevedere anche la pubblicazione gratuita di norme private che sono state dichiarate vincolanti dalla Confederazione (I Verdi, ZRI). Questo dovrebbe essere garantito in caso di necessità da un indennizzo forfettario versato alle associazioni di normazione (I Verdi). BS si augura che tali norme private vengano offerte sulla piattaforma di pubblicazione come immagine non scaricabile disponibile per la consultazione. Secondo l’opinione del ZRI il capoverso 3 è in contraddizione con l’articolo 5 della legge sul diritto d’autore, secondo cui su atti normativi ufficiali non vige il diritto d’autore. Ciò dovrebbe valere anche per norme private, che vengono incorporate nel diritto statale. ZH richiede almeno una consultazione gratuita di tali norme private.
4.22 Art. 19a (nuovo) Esecuzione
1 La Cancelleria federale gestisce la piattaforma di pubblicazione.
2 Essa svolge gli altri compiti previsti dalla presente legge, per quanto non siano competenti altre unità amministrative.
Nessun commento
4.23 Legge sul Parlamento: art. 58 cpv. 4 (nuovo)
4 La rettifica di errori che modificano il senso sorti al momento della pubblicazione e la rettifica di errori che non modificano il senso sono rette dagli articoli 10 e 12 della legge del 18 giugno 20044 sulle pubblicazioni ufficiali.
Nessun commento
4.24 Legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione: art. 48a cpv. 2
2 Riferisce annualmente all’Assemblea federale sui trattati conclusi da esso stesso, dai dipartimenti, dagli aggruppamenti o dagli uffici federali. Soltanto la Delegazione delle Commissioni della gestione viene informata dei trattati non pubblicati in virtù dell’articolo 6 della legge del 18 giugno 20045 sulle pubblicazioni ufficiali.
Nessun commento
4
RS 170.512
5