Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 20 pagine

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4.25 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro: art. 14 cpv. 1

1 Le decisioni che conferiscono il carattere obbligatorio generale e le disposizioni che ne sono oggetto devono essere pubblicate nelle lingue ufficiali delle regioni interessate. Le decisioni della Confederazione sono pubblicate nel Foglio federale e quelle dei Cantoni nei rispettivi Fogli ufficiali; le une e le altre devono essere menzionate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

La pubblicazione integrale nel FF dei contratti collettivi di lavoro con carattere obbligatorio generale viene accolta con favore da CP e FER/CIJ.

ZRI predilige la pubblicazione dei contratti collettivi con carattere obbligatorio generale nella RU e RS a quella nel FF.

4.26 Procedura penale militare: art. 125a (nuovo) Pubblicazione

1 La notificazione della citazione è fatta mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale designato dalla Confederazione o dal Cantone se:

a. il luogo di dimora dell’accusato è ignoto e non può essere individuato nemmeno con debite, ragionevoli ricerche;

b. una notificazione è impossibile o comportasse difficoltà straordinarie;

c. l’accusato o il suo patrocinatore con domicilio o dimora abituale all’estero non hanno designato un recapito in Svizzera.

2 La notificazione è considerata avvenuta il giorno della pubblicazione.

Il ZRI considera le pubblicazioni secondo questo testo particolarmente problematiche e desidera escluderle dal FF in quanto informazione temporanea sulla piattaforma di pubblicazione (vedere anche 16c D-LPubl). Mette in dubbio anche l’utilizzo di notificazioni nel FF a persone trasferite senza lasciare l’indirizzo, senza che le persone interessate ne abbiano preso conoscenza.

4.27 Legge sulla formazione professionale: art. 19 cpv. 4

Abrogato

Formulazione della disposizione attualmente vigente:

4 Le ordinanze in materia di formazione sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali mediante rimando secondo l'articolo 5 capoverso 2 della legge del 18 giugno 20042 sulle pubblicazioni ufficiali.

La pubblicazione integrale delle ordinanze in materia di formazione nella RU viene accolta con favore da CP, FER e ZRI.

4.28 Legge sulle lingue: art. 10 cpv. 1

1 I testi normativi della Confederazione e gli altri testi che devono essere pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali o nel Foglio federale a tenore della legge del 18 giugno 20046 sulle pubblicazioni ufficiali o in virtù di altre disposizioni del diritto federale sono pubblicati in tedesco, francese e italiano, sempre che la legge non preveda altrimenti.

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RS 170.512