Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/22: Modifica della legge federale sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) · 20 pagine
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Secondo il ZRI la disposizione relativa gli atti normativi segreti è sbagliata in generale, in quanto tali testi non sono norme di diritto, bensì hanno al massimo carattere decisionale.
4.6 Art. 7 Pubblicazione ordinaria e straordinaria
1 I testi di cui agli articoli 2–4 sono pubblicati nella RU almeno cinque giorni prima della loro entrata in vigore.
2 I trattati e le risoluzioni di cui agli articoli 3 e 4 la cui data d’entrata in vigore non è ancora nota al momento della loro approvazione sono pubblicati appena ne è resa nota l’entrata in vigore.
3 Un testo è pubblicato eccezionalmente al più tardi il giorno dell’entrata in vigore (pubblicazione ordinaria urgente), se ciò è indispensabile per assicurarne l’efficacia.
4 Se la piattaforma di pubblicazione non è accessibile, i testi sono pubblicati con altri mezzi (pubblicazione straordinaria).
GL e TG apprezzano la maggiore flessibilità nella pubblicazione, fondamentalmente giornaliera, dei testi della RU e del FF invece della pubblicazione settimanale e, con ciò, la scomparsa quasi generale delle pubblicazioni straordinarie.
AR ritiene invece che una pubblicazione giornaliera di testi della RU e del FF non sia appropriata, perché costringerebbe gli utenti a consultare di continuo la piattaforma di pubblicazione.
TI richiede che venga istituito parallelamente un flusso informativo appropriato alle necessità, sottoforma, ad esempio, di informazione settimanale analoga all’attuale pubblicazione settimanale dei fascicoli della RU e del FF.
VS, USAM e CP obiettano infine che la pubblicazione giornaliera di testi della RU e del FF non dovrebbe accelerare inutilmente il processo legislativo con conseguente scarsità di controllo della qualità linguistica.
Per due partecipanti alla procedura di consultazione la possibilità della pubblicazione ordinaria urgente (art. 7 cpv. 3 D-LPubl) è troppo generale. Per soddisfare la richiesta della prevedibilità del diritto dovrebbe essere definito in maniera chiara e restrittiva a quali condizioni è ammesso scendere al di sotto del termine dei 5 giorni (JU, GE).
I metodi della pubblicazione straordinaria dovrebbero essere elencati nella legge (art. 7 cpv. 4 D-LPubl) o nell’ordinanza (TG).
Contrariamente a questi pareri, il ZRI vorrebbe eliminare questa possibilità, che indebolisce la fiducia nella piattaforma di pubblicazione e non potrebbe comunque coprire tutti i casi non prevedibili. In particolare la pubblicazione straordinaria non risolverebbe comunque il problema della consultazione del diritto vigente.
4.7 Art. 9 Versione determinante
Abrogato
Formulazione della disposizione attualmente vigente:
1 Per gli atti normativi e i trattati tra Confederazione e Cantoni è determinante la versione pubblicata nell'edizione stampata della RU. Se il testo vi è menzionato solo con il titolo corredato di un rimando o dell'indicazione dell'ente presso cui può essere ottenuto, la versione determinante è quella cui si rimanda.
2 La versione determinante dei trattati internazionali e delle risoluzioni internazionali è stabilita dalle rispettive disposizioni.
Affinché possa essere ricostruita anche successivamente, il ZRI richiede che la questione della versione facente fede della RU continui ad essere disciplinata nell’articolo 9 e non che