Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 30 pagine

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tutte le procedure di consultazione. L’AEC chiede di inserire nella legge le unità amministrative autorizzate a indire una consultazione.

Capoverso 4 (corrispondente al vigente cpv. 3 LCo ; disposizione di coordinamento)

L’AES chiede che la comunicazione elettronica avvenga in modo centrale tramite una pagina Internet.

4.2.6 Articolo 6 capoverso 1 LCo Organizzazione

L’avamprogetto non prevede modifiche concernenti questa disposizione. Allo scopo di semplificare la partecipazione alla procedura di consultazione, il partito dei Verdi chiede di mettere a disposizione online moduli di risposta precompilati. Tre organizzazioni (organizzazione nazionale della costruzione [costruzionesvizzera], swisspower, AES) sono invece contrarie all’uso di simili formulari. Pharmasuisse propone di mettere a disposizione degli interpellati una tavola sinottica in formato elettronico.

4.2.7 Articolo 7 AP-LCo Forma e termine

Tre associazioni (USC, UCS, scienceindustries) si dichiarano d’accordo con le modifiche proposte all'articolo.

Capoverso 1 (istituzione di una base legale affinché le consultazioni siano svolte e-

sclusivamente in forma elettronica; delega al Consiglio federale)

Il PBD e l’USS approvano gli adeguamenti al capoverso 1. L’UDC chiede di mantenere la procedura scritta, così come l’AES. Secondo quest’ultima l’impiego della sola forma elettronica è ipotizzabile solo per progetti con una cerchia di destinatari ristretta. L’USIE sottolinea che nonostante la sostituzione della procedura scritta con quella elettronica deve restare possibile ordinare la documentazione in formato cartaceo.

Capoverso 2 (prolungamento del termine minimo)

Due partiti (PEV, PLR), dodici organizzazioni (Associazione dei Comuni, USI, SAB, economiesuisse, SIC Svizzera, USC, USAM, costruzionesvizzera, FER, scienceindustries, USIE, santésuisse) e sei commissioni extraparlamentari (COFF, CFQD, CFSS, CFAL, CFQF e NEC) sono favorevoli al termine di almeno tre mesi e alla sua proroga per tenere conto di vacanze e giorni festivi.

L’ASA è contraria all’adeguamento proposto nel capoverso 2 e preferisce il diritto vigente, più flessibile. Inoltre auspica che in caso di riduzione del termine sia introdotto un periodo minimo di due mesi. Si sono espresse in modo analogo l’UDC e l’organizzazione santésuisse. Per tre organizzazioni (AES, CP, swisspower) tre mesi non sono sufficienti per fornire un parere circostanziato.

Lettera a (vacanze estive): il PSS vorrebbe prorogare di un mese il termine previsto per i casi di cui alle lettere a e b. L’USS è fondamentalmente favorevole alle nuove scadenze,

ritiene però che il termine di cui alla lettera a debba essere prolungato a quattro settimane. Della stessa opinione è il CP.

L’USI vorrebbe introdurre, in una nuova lettera d, il prolungamento del termine minimo in caso di oggetti complessi e di ampia portata.

Capoverso 3 (urgenza)

Il PPD approva il nuovo tenore della disposizione. Si sono espressi analogamente altri due partiti (PSS, PEV), cinque organizzazioni (Associazione dei Comuni, USS, pharmasuisse, USAM, USIE) e la CFIG. Il PLR chiede che, oltre l’obbligo di motivazione, siano introdotti altri criteri per garantire l’indizione di procedure di consultazione con termini abbreviati solo in casi eccezionali e di urgenza dimostrata – come effettivamente prevede il tenore della legge. In questa direzione vanno anche le opinioni di due organizzazioni (USI, economiesuisse). La Federazione dei medici svizzeri [FMH] sottolinea che in futuro si deve presupporre

un’urgenza dimostrata – che legittimerebbe una riduzione del termine – solo quando