Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 30 pagine
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Per quanto riguarda la procedura, i Cantoni sostengono che avrebbero dovuto essere coinvolti già al momento dell’elaborazione dell’AP-LCo e si aspettano che ora ciò avvenga al momento della revisione dell’ordinanza sulla consultazione (OCo)5. Inoltre, rinviando alla Costituzione federale, alla legge sulle lingue e alla legge sulle pubblicazioni ufficiali, sottolineano che nella LCo occorrerebbe tenere maggiormente conto degli aspetti linguistici. Soltanto se la documentazione è già disponibile nelle tre lingue ufficiali prima dell'avvio della procedura di consultazione i Cantoni possono impegnarsi in modo pertinente ed entro il termine prescritto nel relativo processo.
3.2 Osservazioni sulle singole disposizioni
I Cantoni di VD, OW, SG, VS, BL, JU sostengono incondizionatamente il parere della CdC. I Cantoni di AI, FR, GL, ZG, TI, nonché la CFS lo appoggiano in linea di massima, tuttavia rilevano alcuni punti oppure se ne scostano puntualmente.
3.2.1 Articolo 1 AP-LCo Campo di applicazione
L’AP propone di abrogare questa disposizione. I Cantoni chiedono all’unanimità di mantenerla.
La CdC propone di citare per nome le commissioni parlamentari nel testo di legge, dato che per le loro procedure di consultazione devono valere gli stessi principi che si applicano a quelle indette dal Consiglio federale. Il Cantone di BS ha espresso considerazioni analoghe.
3.2.2 Articolo 3 AP-LCo Oggetto della procedura di consultazione
Capoverso 1 (procedura di consultazione obbligatoria)
Lettera d (ordinanze di ampia portata): la CdC approva il fatto che nel testo di legge le ordinanze siano menzionate esplicitamente. Anche 13 Cantoni si esprimono in modo analogo (AR, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR, GL, ZG, SO, TI).
Il Cantone di GE chiede di introdurre una nuova lettera f che disciplini il caso della procedura di consultazione indetta da organi al di fuori dell’Amministrazione federale.
Capoverso 3 (rinuncia a una procedura di consultazione)
La CdC è favorevole all’enumerazione esaustiva delle eccezioni che consentono di rinunciare a una procedura di consultazione. Il suo parere è condiviso da 14 Cantoni; infatti, in qualità di autorità di esecuzione, i Cantoni considerano la procedura di consultazione particolarmente importante come strumento di partecipazione alla procedura legislativa. Per loro è quindi fondamentale venire coinvolti tempestivamente. I Cantoni sostengono l’orientamento dell’avamprogetto e sono molto soddisfatti che i loro interessi vengano presi in considerazione. Approvano in particolare i seguenti punti: la soppressione della distinzione terminologica fra consultazione e indagine conoscitiva, la sostituzione della procedura di consultazione in forma cartacea con la procedura in forma elettronica, l’introduzione dell’obbligo di motivare la riduzione del termine per l’inoltro dei pareri e, in caso di procedura in forma di conferenza, il prolungamento del termine legale minimo di tre mesi per le consultazioni al fine di tener conto di vacanze e giorni festivi (BS, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, AR, FR, ZG, BE, GE, TI e inoltre la CFS). Secondo il Cantone di GL, spetterebbe al Consiglio federale decidere quando rinunciare a indire una procedura di consultazione.
Lettera a (urgenza): per il Cantone di BS rinunciare a una consultazione secondo questa disposizione non è ammissibile quando i Cantoni sono toccati in modo considerevole da un progetto. Pertanto vuole prevedere una norma speciale in un nuovo capoverso 4.