Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 30 pagine
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Lettera c (si presume che non emergeranno nuove informazioni): la CdC, 14 Cantoni, la
Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato (CCS), economiesuisse, 2 altre organizzazioni (Società svizzera degli impiegati di commercio [SIC Svizzera], Unione sindacale svizzera [USS]) e la CFIG propongono di stralciare questa lettera poiché i criteri formulati sono troppo imprecisi e la sua attuazione potrebbe condurre a conclusioni errate.
Articolo 4 capoverso 4 AP-LCo (partecipazione alla consultazione; possibilità di limitare la cerchia dei destinatari per progetti di portata minore)
Le commissioni extraparlamentari che si sono espresse nell’ambito della procedura di consultazione chiedono, con il sostegno di altre organizzazioni, di essere inserite nella cerchia dei destinatari permanenti. Esse deplorano il fatto che, in seguito alla revisione dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA)4, ora fanno parte dell’Amministrazione federale decentralizzata e pertanto non sono più invitate ufficialmente a partecipare alle procedure di consultazione. L’Unione delle città svizzere (UCS) chiede di inserire le città e i Comuni nell’elenco dei destinatari per poter difendere gli interessi comunali in modo più efficace.
Secondo la proposta della CdC, di 14 Cantoni e della CFS, la possibilità di limitare la cerchia dei destinatari per le ordinanze di portata minore che toccano particolarmente i Cantoni dev’essere stralciata. Essi fanno notare che l’articolo 3 capoverso 1 lettera e prevede obbligatoriamente di sottoporre a consultazione le ordinanze che toccano considerevolmente i Cantoni. Il PLR, l’Associazione dei Comuni svizzeri e l’UCS sono pure contrari
all’introduzione della possibilità di limitare la cerchia dei destinatari. Il PSS, I Verdi e due organizzazioni, fra cui l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), esigono che la limitazione della cerchia dei destinatari venga comunicata per scritto e in modo chiaro.
Articolo 5 AP-LCo Indizione
Le modifiche dell’articolo sono approvate da 5 partiti (PPD, PEV, PLR, I Verdi, PSS) e da 6 organizzazioni (Gruppo svizzero per le regioni di montagna [SAB], Associazione dei Comuni Svizzeri, USS, UCS, Associazione delle industrie chimiche, farmaceutiche, biotecnologiche [scienceindustries], Swisspower Netzwerk AG [swisspower]). La CdC, 16 Cantoni e la CFS chiedono che tutte le procedure di consultazione imperativamente prescritte dalla legge – dunque anche quelle di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera e (ordinanze di portata minore che toccano considerevolmente i Cantoni) – siano indette dal Consiglio federale e non da un dipartimento o da un ufficio. Unicamente il Consiglio federale è politicamente responsabile per la procedura di consultazione (cfr. anche nel diritto vigente: art. 5 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 3 cpv. 2 e 3 LCo). Il rimando all’articolo 3 capoverso 1 lettera e nell’articolo 5 capoverso 2 AP-LCo va stralciato. I dipartimenti devono poter avviare unicamente le procedure di consultazione non obbligatorie. La possibilità prevista nell’articolo 5 capoverso 2 AP-LCo di delegare all’ufficio responsabile la competenza di indire una consultazione dev’essere stralciata.
Articolo 7 capoversi 3 lettera b e 6 AP-LCo (urgenza; procedura di consultazione in forma di conferenza, senza urgenza)
Secondo la CdC (sostenuta da 10 Cantoni) ed economiesuisse, una procedura di consultazione in forma di conferenza entra in considerazione soltanto se un termine più breve non consentirebbe di raggiungere l’obiettivo. Il PLR, l’UDC, I Verdi, la CFS, il SAB e altre organizzazioni (SIC Svizzera, USS, AES, swisspower, Associazione dei Comuni Svizzeri) sono favorevoli allo stralcio della procedura di consultazione in forma di conferenza. I tre partiti PLR, I Verdi e UDC, la CdC e altre organizzazioni chiedono di stralciare l’articolo 7 capover-