Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 30 pagine

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Lettera b (progetti che concernono principalmente l’organizzazione, le procedure o la ripartizione delle competenze delle autorità federali): la CdC, 14 Cantoni (GL, VD, OW,

SG, VS, BL, JU, AI, AR, FR, ZG, BE, GE, TI) e la CFC sostengono che questa lettera deve essere stralciata. Per il Cantone di BS la formulazione della lettera b è troppo sommaria;

pertanto propone di completare la disposizione come segue: «(…) e non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 164 capoverso 1 lettera g Cost.».

Lettera c (si presume che non emergeranno nuove informazioni): la CdC chiede di stralciare la lettera c, poiché la sua applicazione nella prassi sarebbe molto difficile e potrebbe condurre a decisioni errate in merito alla rinuncia a svolgere determinate procedure di consultazione. Infatti, i criteri attuali sono troppo indeterminati. Al riguardo, 14 Cantoni (GL, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, AR, FR, ZG, BE, GE, TI) e la CFC hanno espresso un’analoga opinione.

3.2.3 Articolo 4 AP-LCo Partecipazione

Capoverso 4 (limitazione della cerchia dei destinatari)

Secondo la CdC il rimando all’articolo 3 capoverso 1 lettera e (ordinanze di portata minore che toccano considerevolmente i Cantoni) dev’essere stralciato. Infatti questa disposizione prevede che una procedura di consultazione sia svolta obbligatoriamente quando i Cantoni sono toccati in modo considerevole da un progetto. La CFC e 14 Cantoni (VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, AR, GL, ZG, GE, SO, UR, TI) si esprimono in modo analogo. La CdC giudica con scetticismo anche la limitazione della cerchia dei destinatari secondo l’articolo 3 capoverso 2 (consultazioni non obbligatorie). Teme che in questo modo le attuali indagini conoscitive siano reintrodotte dalla porta di servizio (anche il Cantone di FR si esprime in modo analogo).

3.2.4 Articolo 5 AP-LCo Indizione

Capoverso 1 (precisazione concernente chi indice una procedura di consultazione)

Per la CdC è decisivo che le consultazioni siano indette dal Consiglio federale, dato che ne assume la responsabilità politica. Anche il Cantone di BS chiede che di regola sia il Consiglio federale a indire tutte le consultazioni riguardanti progetti che emanano dall’Amministrazione. In questo senso si esprimono 15 Cantoni (VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, AR, BE, FR, GL, ZG, TI, SO; analogamente anche GE) e la CFS.

Capoverso 2 (indizione di una procedura di consultazione da parte dei dipartimenti o della Cancelleria federale)

Il Cantone di BS chiede di stralciare l’intero capoverso. Affinché la procedura sia unificata, le consultazioni riguardanti progetti dell’Amministrazione federale devono essere indette unicamente dal Consiglio federale. La CdC si esprime a favore dello stralcio della delega di competenza agli uffici. La CFS e 11 Cantoni (VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR, GL, ZG, TI) si pronunciano in modo analogo. Inoltre, la CdC vuole lo stralcio del rimando all’articolo 3 capoverso 1 lettera e, come già nell’articolo 4 capoverso 4. Pur essendo favorevole allo stralcio della delega di competenza, il Cantone di AR auspica che il rimando all’articolo 3 capoverso 1 lettera e venga mantenuto.

Capoverso 4 (corrisponde al vigente cpv. 3 LCo; disposizione di coordinamento)

Secondo la CdC, il compito di coordinamento e di controllo svolto dalla CaF dovrebbe essere formulato più chiaramente nella legge e non soltanto nel rapporto esplicativo. La CFS e 11 Cantoni si pronunciano in modo analogo alla CdC (VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR, GL,

ZG, TI).

3.2.5 Articolo 6 LCo Organizzazione

L’AP non prevede modifiche riguardanti questa disposizione.