Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 30 pagine
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Allegato 1
Modifiche della LCo
Legge federale sulla procedura di consultazione (Legge sulla consultazione, LCo) Modifica del …
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
9
visto il messaggio del Consiglio federale del … ,
decreta:
I
10
La legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione è modificata come segue:
Art. 1
Abrogato
Art. 3 Oggetto della procedura di consultazione
1 La procedura di consultazione è indetta per la preparazione di:
a. modifiche costituzionali;
b. progetti di legge comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale;
c. trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all’articolo 140 capoverso 1 lettera b o all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale oppure che riguardano interessi essenziali dei Cantoni;
d. ordinanze e altri progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica, ecologica, sociale o culturale;
e. ordinanze e altri progetti non contemplati nella lettera d, ma che toccano considerevolmente i Cantoni o la cui esecuzione è affidata in gran parte a organi esterni all’Amministrazione federale.
2 È possibile indire una procedura di consultazione per i progetti che non adempiono nessuna delle condizioni di cui al capoverso 1.
3 È possibile rinunciare in via eccezionale a una procedura di consultazione secondo il capoverso 1, in particolare se:
a. a causa di un’urgenza dimostrata l’entrata in vigore di un progetto di legge o la ratifica di un trattato internazionale non può essere ritardata;
b. il progetto di atto concerne principalmente l’organizzazione o le procedure di autorità federali o la ripartizione delle competenze fra autorità federali;