Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 30 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati

c. si presume che non emergeranno nuove informazioni sulla congruità del progetto, sulla sua attuabilità e sul consenso che può raccogliere.

Art. 4 cpv. 4 (nuovo)

4 In deroga al capoverso 2 lettere a–d, per i progetti secondo l’articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2 la cerchia dei destinatari può essere limitata alle persone e alle organizzazioni di diritto pubblico o privato specificamente interessate.

Art. 5 Indizione

1 Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione su un progetto secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere a–d che emana dall’Amministrazione.

2 Il dipartimento competente indice la procedura di consultazione su un progetto secondo l’articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2. Può delegare tale competenza all'ufficio responsabile. L’unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata competente può indire una procedura su un progetto legislativo, se le è delegata la competenza di emanare norme di diritto.

3 La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione su un progetto che emana dal Parlamento.

4 La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione e ne annuncia pubblicamente l’indizione indicando il termine per rispondere e l’ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.

Art. 7 Forma e termine

1 La procedura di consultazione si svolge con una documentazione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione siano svolte esclusivamente in forma elettronica se le condizioni tecniche lo consentono.

2 Il termine per rispondere è di almeno tre mesi. È adeguatamente prolungato per tenere conto di vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto. Il termine minimo è prolungato come segue:

a. nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto: di tre settimane;

b. nel periodo fra Natale e Capodanno: di due settimane;

c. nel periodo di Pasqua: di una settimana.

3 In caso di urgenza dimostrata si può:

a. abbreviare il termine per rispondere;

b. svolgere la procedura di consultazione in forma di conferenza.

4 I motivi dell’urgenza secondo il capoverso 3 devono essere spiegati e comunicati ai destinatari della consultazione.

5 In caso di procedura di consultazione in forma di conferenza deve essere accordata la possibilità di formulare pareri per scritto. È tenuto un verbale della parte orale.

6 Le consultazioni secondo l’articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2 possono essere svolte in forma di conferenza anche se non vi è urgenza.

Art. 8 cpv. 2 (nuovo)

2 I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.

Art. 9 cpv. 1 lett. c

1 Sono accessibili al pubblico:

c. il rapporto sui risultati della consultazione, dopo che l’autorità che l’ha indetta ne ha preso atto.

Art. 10

Abrogato