Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 30 pagine
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c. si presume che non emergeranno nuove informazioni sulla congruità del progetto, sulla sua attuabilità e sul consenso che può raccogliere.
Art. 4 cpv. 4 (nuovo)
4 In deroga al capoverso 2 lettere a–d, per i progetti secondo l’articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2 la cerchia dei destinatari può essere limitata alle persone e alle organizzazioni di diritto pubblico o privato specificamente interessate.
Art. 5 Indizione
1 Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione su un progetto secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettere a–d che emana dall’Amministrazione.
2 Il dipartimento competente indice la procedura di consultazione su un progetto secondo l’articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2. Può delegare tale competenza all'ufficio responsabile. L’unità dell’Amministrazione federale centrale o decentralizzata competente può indire una procedura su un progetto legislativo, se le è delegata la competenza di emanare norme di diritto.
3 La commissione parlamentare competente indice la procedura di consultazione su un progetto che emana dal Parlamento.
4 La Cancelleria federale coordina le procedure di consultazione e ne annuncia pubblicamente l’indizione indicando il termine per rispondere e l’ufficio presso il quale può essere ottenuta la documentazione.
Art. 7 Forma e termine
1 La procedura di consultazione si svolge con una documentazione in forma cartacea o in forma elettronica. Il Consiglio federale può prevedere che le procedure di consultazione siano svolte esclusivamente in forma elettronica se le condizioni tecniche lo consentono.
2 Il termine per rispondere è di almeno tre mesi. È adeguatamente prolungato per tenere conto di vacanze e giorni festivi nonché in considerazione del contenuto e della portata del progetto. Il termine minimo è prolungato come segue:
a. nel periodo dal 15 luglio al 15 agosto: di tre settimane;
b. nel periodo fra Natale e Capodanno: di due settimane;
c. nel periodo di Pasqua: di una settimana.
3 In caso di urgenza dimostrata si può:
a. abbreviare il termine per rispondere;
b. svolgere la procedura di consultazione in forma di conferenza.
4 I motivi dell’urgenza secondo il capoverso 3 devono essere spiegati e comunicati ai destinatari della consultazione.
5 In caso di procedura di consultazione in forma di conferenza deve essere accordata la possibilità di formulare pareri per scritto. È tenuto un verbale della parte orale.
6 Le consultazioni secondo l’articolo 3 capoversi 1 lettera e nonché 2 possono essere svolte in forma di conferenza anche se non vi è urgenza.
Art. 8 cpv. 2 (nuovo)
2 I risultati della consultazione sono riassunti in un rapporto.
Art. 9 cpv. 1 lett. c
1 Sono accessibili al pubblico:
c. il rapporto sui risultati della consultazione, dopo che l’autorità che l’ha indetta ne ha preso atto.
Art. 10
Abrogato