Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 30 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 5Fedlex · Rapporto sui risultati

so 6 AP-LCo (consultazioni in forma di conferenza per oggetti di portata minore anche senza urgenza), poiché non devono essere avviate consultazioni in forma di conferenza se non vi è urgenza.

3 Osservazioni dei Cantoni

Con lettera del 25 marzo 2013 la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) ha inoltrato un parere consolidato concordato con i Cantoni. Le opinioni di alcuni Cantoni, che in punti essenziali divergevano da questo parere, sono menzionate separatamente di seguito.

3.1 Panoramica e osservazioni generali

Per i Cantoni quali autorità di esecuzione la procedura di consultazione rappresenta un importante strumento di partecipazione alla procedura legislativa e pertanto per loro è fondamentale essere coinvolti tempestivamente nella procedura. I Cantoni sostengono

l’orientamento dell’avamprogetto e sono molto soddisfatti che i loro interessi siano presi in considerazione. Approvano in particolare i seguenti punti: l'abbandono della distinzione terminologica fra consultazione e indagine conoscitiva, la sostituzione della procedura di consultazione in forma cartacea con la procedura in forma elettronica, l’introduzione dell’obbligo di motivare la scelta di ridurre il termine per l’inoltro dei pareri e di svolgere la procedura in forma di conferenza, il prolungamento del termine legale minimo di tre mesi per le consultazioni per tenere conto di vacanze e giorni festivi, nonché la maggiore trasparenza nella procedura. Tuttavia la CdC e numerosi Cantoni hanno espresso critiche su taluni punti

dell’avamprogetto, chiedendo in parte modifiche concrete del testo di legge (per i dettagli cfr.

n. 2.2).

Eccezioni all’obbligo di svolgere consultazioni (art. 3 cpv. 3 AP-LCo): le eccezioni devono essere disciplinate in modo esaustivo (e in parte stralciate) nella legge.

Limitazione della cerchia dei destinatari (art. 4 cpv. 4 AP-LCo): non dev'essere possibile applicare tale limitazione nel caso di consultazioni relative a ordinanze che toccano particolarmente i Cantoni.

Indizione delle consultazioni (art. 5 cpv. 1 AP-LCo): il Consiglio federale è tenuto a indire tutte le consultazioni obbligatorie per legge. In caso contrario si corre il rischio che «dalla porta di servizio» vengano reintrodotti meccanismi simili all’indagine conoscitiva. I dipartimenti devono indire unicamente le procedure di consultazione non obbligatorie.

Forma e termine (art. 7 cpv. 1 e 2 AP-LCo): la maggioranza dei Cantoni è favorevole alla sostituzione della procedura in forma cartacea con quella in forma elettronica. Essi propongono di applicare in modo più generoso il prolungamento del termine in caso di vacanze e giorni festivi.

Svolgimento di consultazioni in forma di conferenza (art. 7 cpv. 3 e 6 AP-LCo): questa forma deve essere utilizzata unicamente se vi è urgenza e con una riduzione del termine non si raggiungerebbe lo scopo.

Raccolta, ponderazione e valutazione dei pareri pervenuti (art. 8 AP-LCo): occorre sancire nella legge che i pareri dei Cantoni, nel caso di progetti che toccano considerevolmente i loro interessi o la cui esecuzione sarà loro affidata, devono assumere un peso particolare.