Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 30 pagine
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Capoverso 1 (preparazione, svolgimento e valutazione della consultazione)
Al fine di snellire la legislazione, secondo la CdC questo articolo dev’essere rielaborato dal profilo redazionale; 11 Cantoni (BS, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR, ZG, GL) condividono questa opinione.
Capoverso 3 (nuovo capoverso, per tenere maggiormente conto dell’aspetto linguisti-
co)
La CdC esige che tutta la documentazione secondo l’articolo 7 sia disponibile nelle tre lingue ufficiali già prima dell’avvio ufficiale della procedura di consultazione. Il Cantone del TI sostiene il punto di vista della CdC e sottolinea l’importanza dell’aspetto linguistico nella procedura di consultazione. Inoltre, chiede di introdurre un’ulteriore proroga del termine nel caso in cui la documentazione non sia disponibile per tempo nelle tre lingue ufficiali.
3.2.6 Articolo 7 AP-LCo Forma e termine
Capoverso 1 (istituzione di una base legale affinché le consultazioni siano svolte e-
sclusivamente in forma elettronica; delega al Consiglio federale)
La maggioranza dei Cantoni è favorevole alla sostituzione della procedura in forma cartacea con quella in forma elettronica. La CdC e 13 Cantoni (AR, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, BS, FR, GL, ZG, TI) approvano tale sostituzione. GE preferisce mantenere il tenore della legge vigente. Il Cantone di AR è favorevole alla sostituzione della procedura in forma cartacea con quella in forma elettronica, tuttavia chiede che i Cantoni siano invitati a partecipare alla consultazione, oltre che per via elettronica, ricevendo anche la documentazione cartacea come avviene attualmente.
Capoverso 2 (prolungamento del termine minimo)
Tutti i Cantoni approvano l’introduzione del termine minimo di tre mesi. Soltanto il Cantone di SO, però, approva integralmente le modifiche di questo capoverso. La CdC è favorevole alla possibilità di prolungare il termine minimo di tre mesi, tuttavia propone di applicare più generosamente la proroga nei periodi di ferie e nei giorni festivi (4 settimane durante le vacanze estive, 2 settimane a Pasqua e nel periodo fra Natale e Capodanno e 2 settimane durante le vacanze autunnali). I pareri di 14 Cantoni (AR, BS, BE, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR,
GL, ZG, TI) ricalcano quanto espresso in precedenza. Per il Cantone di GE è importante che il rispetto del termine di tre mesi sia messo in risalto.
Capoverso 3 (urgenza)
Lettera a (riduzione del termine): secondo la CdC il termine di tre mesi per rispondere alla consultazione dev’essere obbligatoriamente rispettato affinché sia possibile garantire il processo decisionale democratico. Unicamente in presenza di un’urgenza chiaramente dimostrata il termine può essere eccezionalmente abbreviato. Condividono questa opinione 13 Cantoni (BS, GL, ZG, VD, OW, SG, VS, BL, JU, AR, FR, GL, TI). Il Cantone di BE è favorevole all’introduzione di un nuovo capoverso 3 che preveda un adeguato prolungamento del termine nel caso di oggetti di vasta portata o particolarmente complessi.
Lettera b (svolgimento in forma di conferenza): per la CdC una procedura in forma di conferenza può essere presa in considerazione unicamente se, abbreviando il termine per l’inoltro dei pareri, non è possibile raggiungere lo scopo. Pareri analoghi sono espressi da 10 Cantoni (VD, OW, SG, VS, BL, JU, AR, FR, GL, TI). Secondo i Cantoni di AI e di GE, anche in caso di urgenza occorre svolgere una consultazione in forma scritta; le conferenze devono poter essere ordinate soltanto a titolo supplementare.
Capoverso 4 (comunicazione dei motivi dell’urgenza in caso di riduzione del termine)
La CdC è favorevole all’introduzione dell’obbligo di motivare ai destinatari la riduzione dei termini della consultazione oppure lo svolgimento in forma di conferenza. Di uguale avviso sono anche 12 Cantoni (VD, OW, SG, VS, BL, JU, AI, FR, GL, ZG, SO, TI).
Capoverso 5 (regolamentazione della procedura in forma di conferenza)
Il Cantone di BS approva integralmente il capoverso 5. La CFS e il Cantone di AI respingono per principio la procedura in forma di conferenza. La CdC invece propone di sancire in un