Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/23: Modifica della legge sulla consultazione (LCo) · 30 pagine
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Termine (art. 7): il PPD chiede che le prescrizioni previste nell’avamprogetto concernenti l’abbreviazione del termine per l’inoltro dei pareri siano applicate sistematicamente anche nella prassi. Il PLR critica il fatto che attualmente si ricorra troppo disinvoltamente a questa possibilità. Il PSS e due organizzazioni (Centre Patronal [CP], USS) propongono di introdurre proroghe del termine più generose. La regola che prevede il prolungamento del termine durante le vacanze e i giorni festivi non raccoglie il favore dell’ASA che preferirebbe mantenere quanto previsto dal diritto vigente. L’UDC e l’ASA propongono che in caso di riduzione del termine sia comunque fissato un periodo minino di due mesi.
4.2 Osservazioni sulle singole disposizioni
4.2.1 Articolo 1 AP-LCo Campo di applicazione
Un partito (UDC), due organizzazioni (USS e Fédération des Entreprises Romandes [FER]) e la CIFIG sono contrari all’abrogazione dell’articolo 1. L’AES vorrebbe che nel campo di applicazione della LCo rientrasse anche la consultazione informale e propone di modificare il titolo dell’atto in «Vernehmlassungs- und Konsultationsgesetz VKG».
4.2.2 Articolo 2 LCo Scopo della procedura di consultazione
Questo articolo non è parte del progetto di revisione. L’UCS propone comunque di includere nel disposto le città e i Comuni.
4.2.3 Art. 3 AP-LCo Oggetto della procedura di consultazione
Due partiti (PBD e PPD) e quattro organizzazioni (CP, SAB, Associazione dei Comuni, swisspower) approvano le proposte di modifica dell’articolo.
Capoverso 1 (procedura di consultazione obbligatoria)
Due partiti (PEV, PPD) e due associazioni (AES, USS) sono favorevoli alla nuova regolamentazione che stabilisce con chiarezza quando va indetta una consultazione e quando invece vi si può rinunciare.
Lettera b (importanti progetti di legge): quattro organizzazioni (USI, USIE, economiesuisse, scienceindustries) non approvano l’adeguamento redazionale apportato alla lettera b che prevede una procedura di consultazione solo in presenza di disposizioni importanti contenenti norme di diritto.
Lettera d (ordinanze di ampia portata):
Nel suo parere l’USAM si dichiara a favore della lettera d. Il PPD chiede una procedura di consultazione obbligatoria per i casi di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera d. Dal canto suo, la Società svizzera dei proprietari fondiari (HEV) auspica che il termine «progetti di portata minore» sia precisato.
Lettera e (ordinanze che toccano considerevolmente i Cantoni): due associazioni (U-SAM, USIE) si sono espresse a favore della nuova lettera e. Anche per questo disposto l’HEV auspica che il termine «progetti di portata minore» sia precisato. L’UCS propone di essere inclusa nell’articolo 3 capoverso 1 lettera e in quanto la legislazione federale concerne sempre più anche il livello comunale. Secondo quanto auspicato da pharmasuisse, nella lettera e dovrebbero figurare, oltre ai Cantoni, le associazioni del mondo economico.
Capoverso 2 (procedura di consultazione facoltativa)
Due organizzazioni (USS e USIE) sono favorevoli alla norma potestativa del capoverso 2. Il PSS chiede che si faccia un ricorso moderato alle procedure di consultazione in forma di conferenza, mentre il PEV auspica lo stralcio del capoverso. Secondo la FER il concetto di