Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 20 pagine

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guarda i trasporti senza concessione o autorizzazione e le violazioni analoghe (cpv. 1 lett. a-c).

Nel caso di atti commessi per negligenza, caratterizzati da un livello di illiceità inferiore, l’importo massimo della multa è limitato a 50 000 franchi come nell’articolo 11 capoverso 2 LPTS (cpv. 2).

Chi contravviene a una disposizione di esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale viene punito solo con una multa (massimo 10 000 franchi). Si fa qui riferimento a reati di importanza relativamente ridotta (vedi commento relativo all’art. 63 cpv. 1).

La medesima sanzione (multa fino a 10 000 franchi) si applica alla lista di contravvenzioni di cui al capoverso 4, in cui rientrano anche i reati secondo l’articolo 57 capoverso 2 lettere b, c ed e nella versione conforme alla seconda fase della riforma delle ferrovie 2. Tali reati costituiscono il nuovo capoverso 4 lettere ac.

Si abroga invece la punibilità dell’uso non autorizzato della sala d’aspetto nonché la punibilità dell’insudiciamento intenzionale o per negligenza di impianti e veicoli. Questi reati non devono essere sanzionati in base alla LTV poiché, secondo l’articolo 22 capoverso 1, le imprese di trasporto possono riscuotere supplementi in caso di violazione delle prescrizioni sull’uso ed è quindi sufficiente applicare sanzioni di diritto civile. Inoltre l’accesso alle sale d’aspetto è regolamentato dal diritto di polizia. Se sono soddisfatte le necessarie condizioni, nelle stazioni ferroviarie si possono eventualmente ottenere divieti giudiziali secondo l’articolo 258 segg. CPC17.

Articolo 58

Rispetto al testo sottoposto a referendum per la seconda fase della riforma delle ferrovie 2, l’articolo 58 non subisce modifiche sostanziali, ma il capoverso 2 viene «modernizzato» dal punto di vista redazionale (adeguamento linguistico al cpv. 1 e formulazione non sessista). In caso contrario il capoverso 2 avrebbe dovuto iniziare con: «L’autore o l’autrice che agisce per negligenza…».

Articolo 60

Le competenze dell’UFT e dei Cantoni in materia di perseguimento delle contravvenzioni vengono adeguate conformemente alle disposizioni d’esecuzione dell’articolo 57. L’UFT mantiene la competenza per le contravvenzioni di cui ai capoversi 1 e 2, che richiedono notevoli conoscenze specifiche. Gli altri reati rientrano invece nelle competenze dei Cantoni.

Articolo 61

Il perseguimento penale delle imprese con sede all’estero risulta particolarmente gravoso. Gli oneri appaiono del tutto sproporzionati rispetto al risultato. Forti di questa consapevolezza, le imprese straniere decidono spesso di rischiare violando l’ordinamento giuridico svizzero, come gli automobilisti che contravvengono alle

17 RS 272