Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 20 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sulle ferrovie (Oferr)12 e ordinanza sugli impianti a fune (OIFT)13
Il Consiglio federale dovrà definire in un’ordinanza le infrazioni all’obbligo di diligenza e agli obblighi di notifica e di collaborazione da punire, a querela di parte, come contravvenzioni.
Nell’Oferr dovrà essere introdotto un nuovo articolo 80a per sanzionare le infrazioni all’obbligo di diligenza (art. 10 Oferr) nonché agli obblighi di notifica (ad es. secondo l’art. 14a Lferr) e di collaborazione.
All’articolo 69 OIFT dovrà essere prevista anche una sanzione per infrazione all’obbligo di diligenza (art. 18 LIFT).
Ordinanza di esecuzione dell’Accordo relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR)14
Attualmente, ai sensi dell’art. 8 ASOR chi tralascia di munirsi di un foglio di viaggio oppure falsifica un foglio di viaggio o un libretto è punito solo con una multa disciplinare sino a 500 franchi. Si propone che il Consiglio federale da un lato aumenti la multa elevandola all’importo abituale di 10 000 franchi (stralciando le parole «sino a 500 franchi») e dall’altro esamini la possibilità di abrogare la multa per falsificazione assicurando l’applicazione dell’articolo 251 del codice penale (CP) relativo alla falsità in documenti. Ciò perché il grado di illiceità di una falsificazione, consapevole e intenzionale, è di gran lunga superiore a quello di una mancata compilazione o di una dimenticanza del foglio di viaggio, dovute a negligenza.
Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali15
Dopo l’abrogazione dell’articolo 88a capoverso 2 Lferr, a questa ordinanza andranno apportate le necessarie modifiche (integrazione dell’art. 3).
2 Commento alle singole disposizioni
Legge federale sull’accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS)
Articolo 2 lettera b
La professione di trasportatore di merci su strada continua a essere intesa come una professione esercitata mediante un’impresa che trasporta merci a titolo professionale. Tuttavia, rispetto alla situazione odierna, viene introdotto l’obbligo di autorizzazione per gli autocarri, gli autoarticolati e le combinazioni di veicoli il cui
12 RS 742.141.1
13 RS 743.011
14 RS 741.618
15 RS 312.3