Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 20 pagine
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peso totale indicato nella licenza di circolazione supera 3,5 tonnellate. Quindi, per la prima volta, anche i veicoli di peso totale compreso tra 3,5 e 6 tonnellate devono disporre di un’autorizzazione. Questa prescrizione garantisce la parità di trattamento di tutte le professioni di trasporto su strada che si occupano di trasporti per conto terzi.
Articolo 2 lettera d
Si propone di introdurre in Svizzera il concetto di gestore dei trasporti. A questo scopo, nella LPTS viene recepita una disposizione analoga a quella di cui all’articolo 4 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009. Per le persone fisiche l’attuale capoverso 2 (LPTS) soddisfa già i requisiti previsti dal regolamento europeo.
Articolo 3 capoverso 4
L’articolo 3 capoverso 4 conferisce al Consiglio federale la competenza di prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione. In particolare, dovranno essere disciplinati a livello di ordinanza i trasporti già oggi esonerati dall’obbligo di autorizzazione,
come i trasporti per conto proprio, i trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio pubblico, nonché i trasporti di medicinali e apparecchi medici (all. 4 ATT).
Articolo 4 capoversi 1 - 4
Chi richiede un’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore deve dimostrare di soddisfare i criteri di affidabilità, capacità finanziaria e capacità professionale (cpv. 1 lett. a-c). Un’impresa nomina una persona responsabile (gestore dei trasporti) che adempie le condizioni previste dall’articolo 4 capoverso 1 lettere a e c LPTS e che ricopre la funzione di gestore dei trasporti per l’impresa.
Tale persona è legata all’impresa da un rapporto di assunzione o di mandato oppure partecipa al suo capitale e deve dimostrare di essere domiciliata in Svizzera. Le mansioni effettive e continuative nonché le competenze del gestore dei trasporti vanno accuratamente disciplinate in un accordo scritto stipulato tra l’impresa e la persona nominata. Tra queste mansioni rientrano in particolare la gestione della manutenzione dei veicoli, la verifica dei contratti e dei documenti di trasporto, la contabilità fondamentale, l’assegnazione dei carichi o dei servizi di trasporto ai veicoli e agli autisti nonché la verifica delle procedure di sicurezza. La persona incaricata può dirigere, nella sua veste di gestore dei trasporti, le attività di trasporto di un massimo di quattro imprese con un parco veicoli di complessivamente 50 unità. Al Consiglio federale deve essere attribuita la competenza di decidere se questi numeri massimi vadano limitati qualora l’esperienza dimostri la necessità di un disciplinamento. La persona incaricata svolge le mansioni previste nel contratto esclusivamente nell’interesse dell’impresa e assume le sue responsabilità senza tener conto degli interessi di altre imprese.
Rispetto alla situazione attuale, questo disciplinamento costituisce un’agevolazione per le imprese di trasporto su strada che possono dimostrare di essere in possesso del requisito della capacità professionale, senza che quest’ultimo debba essere soddisfatto da un membro dell’impresa stessa. Questo disciplinamento facilita l’elaborazione della domanda da un punto di vista amministrativo, dato che in futuro la funzione del gestore dei trasporti sarà chiaramente documentata.