Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 20 pagine
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riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, stabilisce i requisiti minimi comuni per l’accesso alla professione di trasportatore su strada e il riconoscimento reciproco dei documenti necessari a tal fine. Questa direttiva è stata tuttavia applicata in modo difforme dagli Stati membri dell’UE. Tali disparità hanno provocato diverse conseguenze negative, in particolare una distorsione della concorrenza, una certa mancanza di trasparenza del mercato e controlli di intensità diseguale, nonché il rischio che le imprese che assumono personale con uno scarso livello di qualificazione professionale siano negligenti in relazione alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale e di protezione sociale o le rispettino meno, con possibile pregiudizio per l’immagine del settore.
Pertanto, i legislatori europei hanno ritenuto necessario aggiornare le prescrizioni vigenti per l’autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore al fine di garantirne un’applicazione più uniforme ed efficace e hanno emanato le disposizioni necessarie sotto forma di regolamento8.
1.2.2 Accesso al mercato del trasporto di merci su strada secondo il regolamento (CE) n. 1072/2009
Le norme europee concernenti l’accesso al mercato sono modificate in modo sostanziale e, per ragioni di chiarezza e semplificazione, sono raccolte in un unico regolamento. Di conseguenza, sono abrogati i regolamenti (CEE) n. 881/92 e (CEE)
n. 3118/93, nonché la direttiva 2006/94/CE.
In conformità all’articolo 1 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1072/2009, ora sono esentati dall’obbligo della licenza solo i veicoli la cui massa massima non supera 3,5 t.
1.2.3 Trasporto internazionale di viaggiatori secondo il regolamento (CE) n. 1073/2009
L’instaurazione di una politica comune comporta, tra l’altro, l’adozione di prescrizioni comuni applicabili ai trasporti internazionali di viaggiatori su strada nonché la fissazione delle condizioni per l’ammissione dei trasportatori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro. Anche in questo caso, per ragioni di chiarezza e semplificazione, è stata redatta una nuova versione delle prescrizioni vigenti che sono state riunite in un unico regolamento9. Di conseguenza, sono abrogati i regolamenti (CEE) n.684/92 e (CE) n. 12/98.
8 «Considerando» 1-4 del regolamento (CE) n. 1071/2009.
9 «Considerando» 2 del regolamento (CE) n. 1073/2009.