Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 20 pagine

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elencate concretamente in una nuova sezione. Per le relative spiegazioni si rimanda al messaggio aggiuntivo concernente la riforma delle ferrovie 223.

Articolo 25

La vigente disposizione penale della LIFT (art. 25) non è sufficientemente differenziata e contiene divergenze oggettivamente incomprensibili rispetto alla legge sulle ferrovie e alla legge sul trasporto di viaggiatori. Per questo motivo deve essere adeguata e sdoppiata, introducendo la distinzione tra delitti (art. 25) e contravvenzioni (art. 25a).

Come per la legge sulle ferrovie, una completa unificazione delle diverse disposizioni penali risulta impossibile. Per gli impianti a fune valgono le differenze già illustrate rispetto alla legge sul trasporto di viaggiatori (vedi commento relativo all’art. 86a Lferr).

Le lettere a-c vengono abrogate (vedi commento relativo all’art. 25a).

Articolo 25a

Con il nuovo disciplinamento le fattispecie previste dal diritto vigente (art. 25 cpv. 1 lett. d) non sono più qualificate come delitti, bensì come contravvenzioni. Con questo termine si intendono le violazioni che il Consiglio federale, nell’esercizio della sua competenza, dichiara punibili secondo il nuovo articolo 26 capoverso 2 (cpv. 1 lett. a).

Analogamente, anche le violazioni delle decisioni emanate sotto comminatoria di una pena (finora art. 25 cpv. 1 lett. e) non sono più classificate come delitti, bensì come contravvenzioni (cpv. 1 lett. b).

Di conseguenza, l’articolo 25 capoverso 1 lettere d ed e va abrogato.

Attualmente, le violazioni degli obblighi di diligenza, notifica o collaborazione sono sanzionate d’ufficio come contravvenzioni nel settore degli impianti a fune, ma non in quello ferroviario o del trasporto di viaggiatori con concessione. Questa disparità di trattamento tra diversi mezzi di trasporto non è oggettivamente giustificabile.

La minaccia di sanzioni esistente oggi nel settore degli impianti a fune presenta inoltre lo svantaggio di mettere a rischio la notifica delle violazioni dell’obbligo di diligenza, impedendo così all’UFT di ricevere informazioni che potrebbero servire a individuare carenze e a adottare misure per aumentare la sicurezza. D’altra parte, le violazioni dell’obbligo di diligenza, se notificate, non devono essere necessariamente perseguite dal punto di vista penale. Ciò deve avvenire solo quando, a causa di una grave negligenza, sussiste un interesse preponderante al perseguimento. Dovrebbe quindi essere il Consiglio federale a stabilire quando le violazioni degli obblighi di diligenza, notifica o collaborazione vanno perseguite a querela di parte (in presenza di un interesse pubblico preponderante). Il nuovo disciplinamento (cpv. 2) tiene conto di queste osservazioni. L’articolo 25 capoverso 1 lettera c viene abrogato.

Sarebbe inoltre opportuno introdurre nella Oferr una disposizione analoga per il settore ferroviario.

23 FF 2007 2457