Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 20 pagine

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persona che esercita una funzione direttiva nell’impresa o che è determinante per la fornitura delle prestazioni di trasporto.

Pertanto, si propone di introdurre e precisare a livello legislativo il concetto di gestore dei trasporti, che consente anche una disciplina più chiara dell’adempimento del requisito della capacità professionale da parte delle professioni di trasportatore su strada.

1.3.5 Sanzioni

I tre regolamenti precitati affrontano il tema delle sanzioni: all’articolo 22 del regolamento (CE) n. 1071/2009, all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1072/2009 e all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1073/2009. Gli Stati membri sono invitati a fissare norme che regolino le sanzioni in caso di infrazioni ai regolamenti e a prendere tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e prevedere, segnatamente, la sospensione dell’autorizzazione di accesso alla professione di trasportatore su strada, il ritiro dell’autorizzazione e la dichiarazione di inidoneità del gestore dei trasporti.

Anche in Svizzera, le disposizioni penali saranno quindi parzialmente rielaborate e modificate.

A completamento delle modifiche alle disposizioni penali previste dalla LPTS, ne vengono proposte di analoghe da apportare alle disposizioni penali vigenti nei settori delle ferrovie, dei trasporti a fune e del trasporto di viaggiatori. Lo scopo è di ottenere una migliore armonizzazione delle disposizioni penali nel campo dei trasporti pubblici.

1.3.6 Modifiche integrative

Nei regolamenti UE relativi al «pacchetto trasporti su strada» sono contenute diverse disposizioni, che attualmente in Svizzera sono disciplinate a livello di ordinanza (OATVM10 e OTV11) e che, dopo l’emanazione delle leggi, andranno modificate. Il processo di modifica successivo all’emanazione delle disposizioni di legge consisterà soprattutto nell’aggiornamento dei rinvii alle attuali norme europee; rispetto ad oggi, il criterio della concorrenza nel servizio di linea internazionale con autobus sarà liberalizzato.

Riguardo alle prescrizioni sull’esercizio di attività rilevanti ai fini della sicurezza, attualmente l’articolo 18a della legge sugli impianti a fune (LIFT) rimanda alle corrispondenti disposizioni della legge federale sulle ferrovie (Lferr). Questo tipo di disciplinamento è diventato insufficiente in rapporto al principio della legalità per le disposizioni penali, e quindi le suddette prescrizioni devono figurare direttamente nella LIFT.

10 RS 744.103

11 RS 745.11