Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 20 pagine

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Articolo 86

La violazione di una decisione fondata sulla legge o su una disposizione esecutiva ed emanata sotto la comminatoria della pena prevista dal presente articolo – violazione finora punita come delitto secondo l’articolo 86a lettera d – viene ora trattata come contravvenzione. Questa modifica è in sintonia con il disciplinamento proposto dall’articolo 57 capoverso 1 LTV.

Chi entra senza permesso nelle aree connesse con l’esercizio ferroviario commette un reato perseguibile a querela di parte (cpv. 2 lett. a). In questo caso è punibile solo l’atto intenzionale.

Anche la violazione degli obblighi di notifica, collaborazione e diligenza viene punita come contravvenzione (cpv. 2 lett. b). Finora al riguardo poteva essere citato espressamente solo l’articolo 14a Lferr. Il nuovo disciplinamento corrisponde per analogia a quello degli articoli 24 e 25 LIFT, a sua volta adeguato nel presente progetto. Diversamente che per le contravvenzioni di cui al capoverso 2 lettera a, in questo caso è punibile anche l’atto commesso per negligenza. Le violazioni degli obblighi di diligenza, notifica e collaborazione non richiedono sempre una sanzione, per cui vengono configurate come reati perseguibili a querela di parte, in modo da salvaguardare l’interesse pubblico alla massima sicurezza nel settore dei trasporti. Ad esempio, chi notifica un incidente non deve sempre aspettarsi un perseguimento penale per la violazione dell’obbligo di diligenza che in certi casi potrebbe essere alla base dell’incidente stesso. Di conseguenza l’articolo 86a lettera g deve essere abrogato.

Il capoverso 3 corrisponde per analogia all’articolo 63 capoverso 1 LTV (vedi relativo commento).

Articolo 86a

Con la seconda fase della riforma delle ferrovie 2, approvata dal Parlamento il 16 marzo 2012, nella disposizione penale della legge sulle ferrovie viene introdotta la distinzione tra atto intenzionale e atto commesso per negligenza (cpv. 1 e 2). Si compie così un ulteriore passo verso l’armonizzazione delle diverse disposizioni penali. Tuttavia, anche per motivi oggettivi, un’unificazione totale risulta impossibile.

L’esercizio ferroviario senza la necessaria autorizzazione o in deroga ad essa rimane classificato come delitto (cpv. 1), mentre il trasporto di viaggiatori senza concessione o autorizzazione oppure in deroga ad esse – a prima vista paragonabile al delitto sopraccitato – costituisce una semplice contravvenzione (art. 57 cpv. 1 e 2 LTV). Questa distinzione è giustificata dal fatto che l’esposizione a pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblici è maggiore e più diretta nel caso di esercizio ferroviario senza concessione o autorizzazione oppure in deroga ad esse.

La comminatoria di pena di cui alla lettera e non è più necessaria, tenuto conto del nuovo disciplinamento previsto dall’articolo 86 capoverso 3 (contravvenzione delle disposizioni esecutive la cui violazione è dichiarata punibile dal Consiglio federale).

La comminatoria di pena prevista dalla lettera g, finora riferita solo all’articolo 14a, viene disciplinata in modo più generale dal nuovo articolo 86 capoverso 3. Di conseguenza la lettera g può essere abrogata.