Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 20 pagine
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Conformemente all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1071/2009, questo registro è articolato in due parti.
1.3.3.1 Parte del registro accessibile al pubblico
La prima parte, che deve essere resa accessibile al pubblico, contiene le seguenti informazioni:
- denominazione e sede dell’impresa;
- tipo di autorizzazione di accesso alla professione;
- nome del gestore dei trasporti;
- numero di veicoli.
Attualmente in Svizzera esiste già un registro pubblico (di competenza dell’Ufficio federale dei trasporti, UFT) dei titolari delle autorizzazioni di accesso alla professione. In questo registro sono riportati, oltre alla denominazione e all’indirizzo dell’impresa, anche il tipo di autorizzazione (trasportatore di merci o di viaggiatori su strada) e la durata di validità della licenza. Per contro, finora l’attuale registro, pubblicato in Internet, non contiene informazioni sul numero di veicoli e sul nome del gestore dei trasporti.
1.3.3.2 Scambio di dati tra gli Stati membri
Nella seconda parte del registro elettronico sono riportati il numero, la categoria e il tipo di infrazioni gravi che hanno dato luogo a una condanna o a una sanzione negli ultimi due anni, nonché i nomi delle persone dichiarate inidonee a svolgere l’attività di gestore dei trasporti. Le autorità competenti utilizzano questi dati per il rilascio o la revoca delle autorizzazioni quando devono decidere se un’impresa soddisfa le condizioni di affidabilità.
Il Consiglio federale può integrare l’elenco delle infrazioni gravi presentate all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009 e deve precisare quali infrazioni alle prescrizioni contenute nell’articolo 5 capoverso 1 lettera b LPTS debbano essere considerate gravi.
Secondo il diritto vigente, l’UFT informa le autorità estere competenti qualora l’infrazione compiuta da un’impresa estera alle prescrizioni svizzere concernenti i trasportatori di viaggiatori e di merci su strada sia passibile di ritiro dell’autorizzazione di accesso alla professione (art. 7 OATVM; art. 12 all. 7 ATT).
1.3.4 Gestore dei trasporti
Le disposizioni vigenti in Svizzera non contemplano esplicitamente il concetto di gestore dei trasporti. Tuttavia, se il richiedente non è una persona fisica, le condizioni di affidabilità e capacità professionale devono essere soddisfatte da una