Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 20 pagine

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1.3 Principali modifiche dei contenuti dei regolamenti UE rispetto alla situazione attuale

1.3.1 Estensione dell’obbligo di licenza

Secondo il diritto previgente, per il trasporto di merci mediante veicoli con un peso totale ammesso compreso tra 3,5 e 6 tonnellate non occorreva una licenza comunitaria. Ora, invece, nell’UE sono esonerati dall’obbligo della licenza solo i veicoli la cui massa massima autorizzata, compresa la massa massima dei rimorchi, non supera 3,5 t. L’obbligo della licenza è stato quindi esteso alle categorie di veicoli il cui peso massimo è compreso tra 3,5 e 6 tonnellate.

Conformemente all’allegato 4 dell’ATT, in Svizzera vige attualmente l’obbligo della licenza a partire da un peso totale pari a 6 tonnellate ovvero da un carico utile pari a 3,5 tonnellate. Per contro, tale obbligo non è sancito a livello di legge. Il presente progetto propone di adeguare le disposizioni sull’obbligo della licenza a quelle vigenti nell’UE, ossia di estenderne il campo di applicazione. Questi adeguamenti vanno recepiti nella LPTS.

1.3.2 Disciplinamento del cabotaggio

Una novità del regolamento (CE) n. 1072/2009 riguarda l’introduzione di un disciplinamento del cabotaggio unitario e valido in tutta l’UE. Una volta consegnate le merci trasportate nel corso di un trasporto internazionale in entrata, i trasportatori di merci su strada titolari di licenza europea sono autorizzati a effettuare con lo stesso veicolo fino a tre trasporti di cabotaggio successivi al trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un Paese terzo allo Stato membro ospitante. Questi trasporti devono tuttavia aver luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico nello Stato membro ospitante nel corso del trasporto internazionale in entrata.

In base al regolamento (CE) n. 1073/2009, ora è possibile effettuare il cabotaggio anche per il trasporto di viaggiatori nel servizio di linea servendosi di un trasportatore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale.

Ai sensi dell’articolo 14 ATT, non sono autorizzati i trasporti fra due punti situati nel territorio di uno Stato membro dell’UE ed effettuati da un veicolo immatricolato in Svizzera e i trasporti fra due punti situati nel territorio della Svizzera ed effettuati da un veicolo immatricolato in uno Stato membro dell’UE.

Il presente progetto non propone pertanto di adottare una liberalizzazione del cabotaggio. La Svizzera e l’UE sono concordi nel ritenere che il cabotaggio debba continuare a essere disciplinato in larga parte secondo il vigente ATT.

1.3.3 Registro elettronico

Un aspetto essenziale del regolamento (CE) n. 1071/2009 è costituito dall’introduzione di un registro elettronico delle imprese di trasporto su strada che sono state autorizzate all’esercizio della professione dalle autorità competenti.