Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 20 pagine
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regolamento n. 1071/2009. Il Consiglio federale può estendere questo elenco se ritiene che vada integrato o se la Commissione UE decide di ampliarlo ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 2 lettera b del regolamento (CE) 1071/2009. Particolarmente importanti sono ritenute le infrazioni del tipo indicato all’articolo 5 capoverso 1 LPTS.
I dati del registro forniscono alle autorità le informazioni necessarie sia per decidere in merito al rilascio e al ritiro delle autorizzazioni di accesso alle professioni di trasportatore su strada sia per giudicare l’affidabilità dei gestori dei trasporti.
Il capoverso 2 prevede che le informazioni siano rese accessibili alle autorità competenti degli Stati membri dell’UE mediante procedura di richiamo, e quindi automaticamente.
Articolo 11
Da un lato l’importo massimo consentito di una multa per l’esercizio della professione di trasportatore su strada senza autorizzazione viene aumentato da 10 000 a 100 000 franchi. Questo provvedimento è necessario perché l’ammontare della multa possa avere un effetto deterrente e per evitare che eventuali multe siano date per scontate (cpv. 1 lett. a).
Dall’altro la pena viene estesa a chi contravviene a un’autorizzazione rilasciata in base alla LPTS. Tali infrazioni si verificano abbastanza spesso e non sono sufficientemente sanzionate dal diritto vigente (cpv. 1 lett. b).
Anche chi contravviene a una decisione resta punibile (cpv. 1 lett. c).
Chiunque agisca per negligenza è anche punito con una multa più elevata rispetto ad oggi, ma il limite è pari a 50 000 franchi, ossia alla metà di quello previsto per reati intenzionali (cpv. 2).
Le suddette modifiche sono in sintonia con quelle contemporaneamente previste per la legge sul trasporto di viaggiatori (art. 57 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. a LTV, vedi commento più avanti).
Legge federale sul trasporto di viaggiatori16
Articolo 57
Con la seconda fase della riforma delle ferrovie 2, approvata dal Parlamento il 16 marzo 2012, sono state adeguate anche le disposizioni penali della LTV (art. 57). Nel quadro del presente progetto è previsto un ulteriore adeguamento, che da una parte contribuirà all’unificazione delle disposizioni penali contenute nelle diverse leggi del settore dei trasporti pubblici, mentre dall’altra introdurrà un sistema sanzionatorio a cascata il più logico possibile.
Come nell’articolo 11 capoverso 1 lettere a-c LPTS, l’importo massimo della multa viene innalzato a 100 000 franchi per migliorare l’effetto di prevenzione generale nel settore del trasporto professionale di viaggiatori, in particolare per ciò che ri
16 RS 745.1