Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/50: Accesso alle professioni di autotrasportatore e diritto penale in materia di trasporti; modifica della legge sul trasporto di viaggiatori e di altri atti legislativi · 20 pagine
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disposizioni su velocità e sosta. Ciò porta a una deplorevole disparità di trattamento rispetto alle imprese che hanno sede in Svizzera.
Per il cosiddetto traffico con Stati terzi (trasporti tra la Svizzera e Stati non membri dell’UE), che impone un partenariato tra un soggetto straniero e un’impresa svizzera, è stata vagliata la possibilità di introdurre una responsabilità solidale. Tuttavia, ciò che nel diritto civile sembra normale e opportuno, nell’ambito del diritto penale appare preoccupante per lo Stato di diritto. Si è quindi rinunciato a una simile regolamentazione.
Per contro, il deposito di una somma di importo adeguato alla presunta multa, così come previsto da diverse leggi cantonali, si è rivelato una misura efficace per tutelare le esigenze dello Stato di diritto svizzero anche nei confronti di imprese straniere. Nel nuovo capoverso 4 è quindi prevista esplicitamente questa possibilità. Per «corsa» si intende anche il proseguimento del viaggio, di conseguenza la disposizione riguarda sia i veicoli che vengono controllati prima della partenza sia quelli sottoposti a controllo durante il viaggio.
Nella stessa direzione vanno le ulteriori misure previste dal CP18 (sequestro) e dal DPA19 (confisca). Il capoverso 5 stabilisce espressamente che tali provvedimenti sono applicabili anche agli autobus da turismo ecc., sempre che, ovviamente, sussistano le condizioni necessarie.
Il vigente capoverso 4 diventa quindi il nuovo capoverso 6.
Articolo 63
Secondo l’articolo 57 capoverso 3, viene punito chiunque contravvenga a una disposizione esecutiva la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale. In aggiunta a ciò, il capoverso 1 è integrato da un’esplicita delega che garantisce una base legale formale sufficiente anche per il perseguimento penale dei reati previsti dall’ordinanza.
Legge federale sulle ferrovie20
Articolo 14a
Anche in questo caso si tratta di unificare ulteriormente il diritto nel settore dei trasporti pubblici. Come la legge sugli impianti a fune (vedi relativo commento), anche la legge federale sulle ferrovie deve permettere di punire la violazione di determinati obblighi (notifica, collaborazione e diligenza). Tali violazioni vengono però considerate reati perseguibili a querela di parte (vedi commento relativo all’art. 86 cpv. 2 lett. b). Mentre l’obbligo di diligenza è già sufficientemente regolamentato dall’articolo 17 capoverso 4, l’articolo 14a deve essere adeguato e precisato. Il nuovo capoverso 1 disciplina l’obbligo di notifica, mentre il capoverso 2 definisce gli obblighi di collaborazione delle imprese.
18 RS 311.0
19 RS 313.0
20 RS 742.101