Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/70: Revisione parziale dell'ordinanza sui revisori (OSRev) · 20 pagine

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che rispecchi l’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale («true and fair view»). Le prescrizioni contabili della FINMA per le banche e i commercianti di valori mobiliari sono concepite appositamente per questo settore. Esse sono regolarmente adeguate agli sviluppi del settore contabile su scala nazionale e internazionale.

Secondo l’articolo 2 capoverso 2 le prescrizioni contabili della FINMA per gli investimenti collettivi di capitale sono equiparate a una norma contabile riconosciuta. La disposizione mantiene l’approccio attuale, che consiste nel riconoscere queste prescrizioni per le imprese quotate in una borsa svizzera42. L’articolo 962 capoverso 1 numero 1 nCO menziona le società i cui titoli sono quotati in borsa e si applica anche alle società d’investimento a capitale variabile (SICAV) secondo la LICol. La chiusura contabile secondo le vigenti prescrizioni della LICol43 e dell’ordinanza della FINMA44 fornisce un quadro dell’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale («true and fair view») ed è appositamente concepita per il settore e adeguata alle esigenze degli investitori.

3.4 Articolo 4: entrata in vigore

La nuova ordinanza sulle norme contabili riconosciute deve essere posta in vigore insieme al nuovo diritto contabile perché è imperativamente necessaria per rendere operative le nuove disposizioni di legge (v. art. 962a cpv. 5 e art. 963b cpv. 2 nCO).

Le imprese avranno due, o addirittura tre anni se tengono un conto di gruppo, per adeguarsi alle prescrizioni del nuovo diritto contabile (art. 2 delle disposizioni transitorie45). Questa disposizione transitoria si ripercuote sull’ordinanza sulle norme contabili riconosciute.

Per ulteriori osservazioni riguardanti l’entrata in vigore del nuovo diritto contabile il 1° gennaio 2013 e l’entrata in vigore dell’ordinanza sulle norme contabili riconosciute che ne dipende si rimanda al precedente n. 2.

4 Modifica dell’ordinanza sui libri di commercio

Secondo il diritto vigente, occorre conservare l’insieme della corrispondenza d’affari (v. art. 957 cpv. 2 CO). In molti casi la corrispondenza è tuttavia assolutamente irrilevante ai fini della contabilità e della presentazione dei conti. I costi che ne derivano possono quindi essere evitati. L’articolo 958f nCO si limita pertanto a prescrivere l’obbligo di conservare i documenti contabili (sulla nozione di documento contabile v. art. 957a cpv. 2 n. 2 e 5 e cpv. 3 nCO)46.

Per questo, la menzione della «corrispondenza d’affari» viene eliminata dagli articoli 2 capoverso 2, 3, 4 capoverso 1, 5 e 6 capoverso 1 dell’ordinanza sui libri di

42 Art. 6 cpv. 5 della direttiva sulla presentazione dei conti (nota 19).

43 Art. 87–91 LICol.

44 Art. 52–82 dell’ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del

21 dicembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA, RS 951.312).

45 FF 2012 76

46 Cfr. messaggio 2007 (nota. 4), pag. 1432.

10 UFG/UFRC