Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/70: Revisione parziale dell'ordinanza sui revisori (OSRev) · 20 pagine
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commercio47. Si tratta di un semplice adeguamento formale alle nuove prescrizioni dell’articolo 958f nCO.
Si rinuncia volutamente a ulteriori modifiche dell’ordinanza sui libri di commercio nel presente contesto.
5 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
La nuova ordinanza sulle norme contabili riconosciute non ha alcuna ripercussione sui Cantoni e sui Comuni.
6 Ripercussioni per la Confederazione
Il Consiglio federale rinuncia consapevolmente a prevedere una procedura di riconoscimento di ogni modifica delle norme contabili (v. sopra n. 3.2.1). Ciò avrebbe implicato spese supplementari per la Confederazione e per le imprese tenute ad applicare la normativa.
La nuova ordinanza sulle norme contabili riconosciute non ha pertanto alcuna ripercussione per la Confederazione né in termini finanziari né in termini di personale.
7 Ripercussioni per l’economia
La nuova ordinanza definisce le più importanti norme riconosciute attualmente applicate dalle imprese private con sede in Svizzera. Le borse manterranno inoltre un margine di manovra sufficiente, tra l’altro per quanto concerne le società quotate in borsa che non hanno sede in Svizzera (v. sopra n. 3.2.1).
Le norme riconosciute nell’ordinanza – gli IFRS e le Swiss GAAP RPC con la parte centrale delle RPC – assicurano che il nuovo diritto contabile del 23 dicembre 2011 sarà attuato in modo favorevole alle PMI e senza violare le cogenti disposizioni di legge. Queste norme garantiscono segnatamente alle persone che detengono partecipazioni in un’impresa la possibilità di farsi un quadro dell’effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale («true and fair view») dell’impresa o del gruppo di imprese (v. sopra n. 3.2.1).
Si preferisce rinunciare a una norma che limiti l’applicazione degli US GAAP, permettendola ad esempio soltanto nei prossimi cinque anni. Garantendo alle imprese che già applicano gli US GAAP nel momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza la possibilità di continuare a farlo, si opta per un approccio favorevole all’economia, evitando però un’ulteriore diffusione di questi principi in Svizzera (v. sopra n. 3.2.2).
Nella nuova ordinanza si rinuncia in modo consapevole a disciplinare altri aspetti delle norme contabili riconosciute. In tal modo, si evita che gli utenti debbano risolvere difficili contraddizioni giuridiche tra l’ordinanza e una norma contabile riconosciuta (v. sopra n. 3.1).
L’ordinanza sulle norme contabili riconosciute non ha di conseguenza alcuna ripercussione economica oltre a quelle degli articoli 957 segg. nCO.
47 Ordinanza del 24 aprile 2002 sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio (ordinanza sui libri di commercio, Olc, RS 221.431) UFG/UFRC