Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/70: Revisione parziale dell'ordinanza sui revisori (OSRev) · 20 pagine

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2 Panoramica del progetto di revisione dell’OSRev

2.1 Condanne penali

Attualmente, la concessione dell’abilitazione al richiedente dipende tra le altre cose dalla sua buona reputazione e dal fatto che non sussistono circostanze personali dalle quali si possa dedurre che non può garantire un’attività di controllo ineccepibile. A tal fine vanno segnatamente prese in considerazione le condanne penali la cui iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale centrale (art. 4 cpv. 2 lett. a OSRev).

Attualmente, l’Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) non dispone di un diritto ufficiale di accesso al casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. La trasmissione dell’informazione avviene piuttosto in virtù dell’obbligo di notificazione degli interessati (art. 13 OSRev) e grazie all’estratto per privati ai sensi dell’articolo 371 del Codice penale51. Questo estratto non contiene però le condanne per contravvenzioni, mentre le sentenze per crimini e delitti vi figurano per un periodo relativamente breve. In particolare le pene con la condizionale cessano di figurarvi dopo la scadenza del periodo di prova (cfr. art. 371 cpv. 3bis CP). Poiché in Svizzera i termini di prova sono brevi (due anni per la maggior parte dei reati patrimoniali e in materia di documenti) e poiché l’obbligo di notificazione spesso non è rispettato, l’ASR sovente non prende atto di fatti che sarebbero rilevanti ai fini dell’abilitazione. Succede che l’ASR prenda atto della condanna soltanto quando il termine di prova è già scaduto o sta per scadere. Di conseguenza, vi sono persone che, serbando il silenzio su recenti condanne (ad esempio per appropriazione indebita o per falsità in documenti), continuano a prestare i servizi di revisione previsti nella legge. Non è inoltre possibile compiere un esame d’insieme di una domanda di abilitazione se il richiedente ha ripetutamente commesso reati che, seppur rilevanti per tale esame, non figurano più o figurano solo in parte sull’estratto per privati.

Per questi motivi, nell’ambito della propria attività di abilitazione e sorveglianza l’ASR deve poter prendere atto dell’estratto per autorità che contiene i dati relativi a tutte le sentenze iscritte nel casellario giudiziale (per la modifica dell’art. 22 dell’ordinanza VOSTRA52 cfr. sotto n. 2.5). All’ASR è peraltro vietato utilizzare i dati di una sentenza dopo che sono stati eliminati dal casellario giudiziale (art. 369 cpv. 7 CP), ovvero le sentenze eliminate non sono più opponibili all’interessato. L’articolo 4 capoverso 2 lettera b OSRev può pertanto essere modificato eliminando la frase «la cui iscrizione non è stata eliminata» (modifica derivante anche dal diritto di rango superiore). Poiché le contravvenzioni non sono iscritte nel casellario giudiziale, la soppressione di questa frase permette anche di esprimere più chiaramente che, per la decisione sull’abilitazione, l’ASR può tenere conto anche delle condanne non salvate nel casellario giudiziale se ne viene a conoscenza.

Il fatto che vi sia una condanna penale non esclude però automaticamente la concessione dell’abilitazione né ne implica la revoca. Queste decisioni vanno prese ponderando tutte le circostanze giuridicamente rilevanti e dando particolare importanza al genere e alla frequenza delle condanne nonché al tempo trascorso dalla commissione del reato.

51 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311).

52 Ordinanza del 29 settembre 2006 sul casellario giudiziale (ordinanza VOSTRA; RS 331). UFG/UFRC