Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/70: Revisione parziale dell'ordinanza sui revisori (OSRev) · 20 pagine
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ma devono impiegare gli IFRS34. Riassumendo, gli US GAAP sono meno applicati in Svizzera a causa dei problemi legali che pongono con le autorità statunitensi.
Nell’articolo 1 capoverso 1 lettera d, gli US GAAP sono indicati come norma contabile riconosciuta. Secondo il capoverso 2, tuttavia, possono essere applicati soltanto dalle imprese che già li impiegano per allestire il loro conto annuale nel momento dell’entrata in vigore della presente ordinanza («clausola del grandfathering»). Questa normativa non impedisce alle imprese straniere di essere quotate in una borsa svizzera. Essa permette, come nell’Unione europea35, che le imprese con sede negli Stati Uniti continuino a essere quotate in Svizzera anche se allestiscono i loro bilanci secondo gli US GAAP. Il capoverso 2 offre una soluzione equilibrata tra la volontà di proteggere i diritti di cui godono attualmente alcune imprese e la volontà di evitare alla Svizzera futuri svantaggi legali in seguito all’operato extraterritoriale delle autorità degli Stati Uniti.
3.3 Articolo 2: norme contabili della FINMA
L’articolo 2 si fonda sulla base legale generale (art. 962a cpv. 5 nCO; vedi sopra
n. 3.1) e su tre disposizioni speciali: l’articolo 6b della legge sulla banche36, l’articolo 16 della legge sulle borse37 e l’articolo 87 della legge sugli investimenti collettivi38.
Il messaggio del 21 dicembre 2007 afferma che la presentazione dei conti secondo le direttive della Commissione federale delle banche (oggi Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, FINMA)39 equivale alla presentazione dei conti secondo una norma contabile riconosciuta40. Questo principio va ripreso nell’articolo 2 capoverso 1, riconoscendo che le prescrizioni contabili della FINMA per le banche e i commercianti di valori mobiliari equivalgono a una norma contabile riconosciuta. La borsa svizzera riconosce le prescrizioni contabili della FINMA per le banche e i commercianti di valori mobiliari nell’ambito delle quotazioni sul mercato secondario («Domestic standard»)41. Nel capoverso 1 viene mantenuto questo approccio. Oltre a proteggere i creditori e a fornire agli investitori le informazioni loro necessarie, le prescrizioni contabili della FINMA garantiscono alle banche e ai commercianti di valori mobiliari quotati in borsa un bilancio (conto di gruppo o conto individuale)
34 Cfr. in proposito il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, Gazzetta ufficiale L 320 del
29 novembre 2008, pag. 1 segg.
35 Cfr. in proposito la decisione 2008/961/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, sull’uso da parte di emittenti di titoli di Paesi terzi di principi contabili nazionali di determinati Paesi terzi e di International Financial Reporting Standards per la redazione dei loro bilanci consolidati, Gazzetta ufficiale L 340 del 19 dicembre 2008, pag. 112 segg.
36 Legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (legge sulle banche, LBCR, RS 952).
37 Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBVM; RS 954.1)
38 Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (legge sugli investimenti collettivi, LICol, RS 951.31).
39 Il documento può essere consultato in internet all’indirizzo: http://www.finma.ch/i/regulierung/Documents/finma-rs-2008-02-i.pdf
40 Cfr. messaggio 2007 (nota. 4), pag. 1470.
41 Art. 6 cpv. 4 della direttiva sulla presentazione dei conti (nota 19). Cfr. PHILIPP LEU/SUSANNE ERDT/THOMAS KIEFER, Ende eines Sonderfalls an der SIX Swiss Exchange, Änderungen für kotierte Banken und Versicherungen, ST 8/2011, pag. 567 segg. UFG/UFRC