Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/70: Revisione parziale dell'ordinanza sui revisori (OSRev) · 20 pagine
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2.2 Sistema interno di assicurazione della qualità
Le imprese di revisione sono obbligate dalla legge a disporre di un sistema interno di assicurazione della qualità (art. 6 cpv. 1 lett. d LSR e art. 9 OSRev). Il diritto della professione prevede il medesimo obbligo53 .
Un sistema interno di assicurazione della qualità richiede tuttavia due professionisti con il medesimo tipo di abilitazione, che deve essere identica a quella di cui dispone l’impresa di revisione. Se una sola persona ha l’abilitazione necessaria, il suo lavoro non può essere controllato o può esserlo solo da parte di una persona non sufficientemente qualificata. La condizione dell’abilitazione secondo cui occorre un sistema interno di assicurazione della qualità non è quindi adempiuta e il rapporto di revisione dichiara a torto che il diritto professionale è integralmente rispettato.
Il Consiglio federale ha riconosciuto questo problema e ha stabilito che le imprese di revisione in cui soltanto una persona ha l’abilitazione necessaria devono adottare entro il 31 agosto 2013 un sistema di valutazione periodica della qualità da parte di professionisti di pari grado (art. 9 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 49 OSRev; «Peer Review»). Un’impresa di revisione che manca di un sistema interno di assicurazione della qualità può così sopperirvi con un’assicurazione esterna della qualità. La creazione di un tale sistema di valutazione da parte di professionisti di pari grado presuppone però una base legale che non c’è ancora. Ci si chiede pertanto se non sia opportuno prolungare il termine fino al 1 settembre 2016.
Il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore la disposizione con cui il Parlamento ha fortemente aumentato da 10/20/50 a 20/40/250 milioni di franchi il limite oltre il quale non è più sufficiente eseguire una revisione limitata ma occorre una revisione ordinaria (art. 727 cpv. 1 n. 2 CO54).55 Per motivi legati alle dimensioni e alla complessità dei mandati nonché all’importanza economica dell’impresa sottoposta alla revisione, al di sopra della soglia 20/40/250 non è materialmente giustificato ridurre l’assicurazione interna della qualità. Dal 1° settembre 2013 le imprese di revisione che eseguono revisioni ordinarie devono pertanto disporre di un’assicurazione interna della qualità (art. 49 cpv. 1 P-OSRev). L’attuale disposizione eccettuativa applicabile alle imprese di revisione di una persona viene inoltre a cadere. Ciò non implica l’assunzione a tempo pieno di un’altra persona: il diritto vigente permette che uno specialista esterno esegua su mandato il monitoraggio dei mandati e i successivi controlli interni.
Per le imprese di revisione che compiono revisioni limitate (al di sotto del limite 20/40/250), il termine per sottoporsi al Peer Review System è invece prolungato fino al 1 settembre 2016 (art. 9 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 49 cpv. 2 P-OSRev).
53 Cfr. al riguardo, a seconda del tipo e del destinatario del servizio di revisione: International Standards on Quality Control 1 (ISQC 1) e’International Standard on Auditing 220 Quality Control for an Audit of Financial Statements dell’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), Prüfungsstandard 220 Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüfung della Camera dei fiduciari e Anleitung zur Qualitätssicherung bei kleinen und mittelgrossen Revisionsunternehmen della Camera dei fiduciari e di Fiduciari Suisse.
54 Art. 727 cpv. 1 n. 2 CO: «Le seguenti società fanno verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo: 2. società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti: a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi, b. cifra dʼaffari di 40 milioni di franchi, c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua;».
55 Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 31 agosto 2011 e FLORIAN ZIHLER, Erhöhung der Schwellenwerte von Art. 727 Abs. 1 Ziff. 2 OR, ST 9/2011, pag. 670 segg.
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