Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/70: Revisione parziale dell'ordinanza sui revisori (OSRev) · 20 pagine

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2.4 Disposizioni diverse

Le modifiche degli articoli 8 capoverso 1, 19 capoverso 1 lettera g, 20 lettera g, 34 e 38 capoversi 1 lettera a e b, 2, 3 primo periodo, 4 e 5 P-OSRev sono puramente redazionali.

Con il nuovo sistema informatico, le abilitazioni concesse in virtù di leggi speciali non sono più iscritte in modo manuale su indicazione delle autorità di sorveglianza istituite dalle leggi speciali (p. es. FINMA), ma sono da queste iscritte direttamente nel sistema elettronico dell’ASR. Le relative modifiche dell’articolo 21 P-OSRev semplificano di conseguenza la situazione.

Secondo la prassi dell’ASR, nell’ambito di una ristrutturazione un’impresa di revisione può trasmettere la propria abilitazione a un altro titolare soltanto a condizione che l’ASR vi consenta espressamente. L’articolo 21a P-OSRev iscrive nel testo normativo questa prassi. Per evitare il commercio delle abilitazioni, l’ordinanza specifica che la trasmissione dell’abilitazione è possibile soltanto con la cessione dell’attività commerciale nell’ambito dei servizi di revisione (art. 21a cpv. 1 lett. a P-OSRev). Se sono ceduti altri settori dell’attività commerciale o soltanto l’abilitazione, non sussiste una ristrutturazione che giustifichi la cessione dell’abilitazione. L’impresa assuntrice può tuttavia chiedere in ogni momento una nuova abilitazione in quanto impresa di revisione (art. 15 cpv. 1 LSR).

D’ora innanzi dovrebbe inoltre essere assicurata la verificabilità delle iscrizioni nel registro dei revisori in particolare in caso di ristrutturazioni (art. 20 lett. gbis P-OSRev). Si stabilisce inoltre che l’onere connesso nonché il cambio del tipo di abilitazione è soggetto al versamento di emolumenti (art. 38 cpv. 1 lett. c e d P-OSRev). Dalla prassi risulta anche la necessità che vi siano regole chiare per i casi in cui le informazioni contenute nel registro dei revisori non corrispondono più ai fatti. In futuro, l’ASR disporrà di una procedura formale che le permetterà di rettificare d'ufficio le iscrizioni (art. 22a P-OSRev).

Le precisazioni apportate all’articolo 23 P-OSRev risultano dalle regole previste nella legge federale sull’archiviazione66 secondo cui l’ASR deve offrire i propri atti all’Archivio federale per archiviazione.

Il nuovo articolo 30 OSRev stabilisce inoltre chiaramente che le imprese di revisione sotto sorveglianza statale non sono tenute a presentare un rapporto di sorveglianza annuale durante l’esercizio nel corso del quale sono state oggetto di un’ispezione dell’ASR (art. 30 cpv. 2 P-OSRev)..

Il rinnovo dell’abilitazione delle imprese di revisione è fonte di spese nei settori del personale e dell’infrastruttura IT, ciò vale anche per le imprese di revisione che rivestono la forma giuridica dell’impresa individuale e in cui soltanto il titolare fornisce servizi di revisione. Per il momento queste imprese beneficiano ancora di una disposizione eccettuativa secondo cui il rinnovo dell’abilitazione è concesso gratuitamente. Per i summenzionati motivi, questa pratica non si giustifica. Rispetto alle imprese di revisione di maggiori dimensioni le cui domande causano solitamente una maggior mole di lavoro, appare adeguato chiedere un emolumento di 800 franchi alle imprese individuali, importo che corrisponde a quello dell’emolumento per l’abilitazione (a tempo indeterminato) concessa al titolare

66 Art. 5 segg. della legge federale del 26 giugno 1998 sull’archiviazione (legge sull’archiviazione, LAr; RS 152.1). UFG/UFRC