Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/70: Revisione parziale dell'ordinanza sui revisori (OSRev) · 20 pagine

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Parte 1

Entrata in vigore del diritto contabile ed emanazione della nuova ordinanza sulle norme contabili riconosciute

1 Dibattito parlamentare sul diritto contabile

Il diritto contabile indipendente dalla forma giuridica dell’impresa (art. 957 segg. nCO) è stato licenziato dal Parlamento con voto finale il 23 dicembre 2001. Il nuovo diritto sostituirà sia le rudimentali disposizioni del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni (CO)1 sia le disposizioni sulla contabilità del diritto del diritto della società anonima (art. 662 segg. CO)2. Sono invece mantenute e in parte adeguate le disposizioni previste nelle leggi speciali, per esempio nella legislazione sui mercati finanziari3. Contro il nuovo diritto contabile non è peraltro stato lanciato il referendum.

La revisione del diritto contabile e del diritto della società anonima costituiva un unico oggetto e portava il numero 08.011. Per questo motivo nel messaggio del 21 dicembre 20074 il Consiglio federale aveva ipotizzato che le due revisioni sarebbero entrate in vigore alla stessa data.

Il tenore violento delle discussioni durante i dibattiti parlamentari sull’iniziativa popolare «Contro le retribuzioni abusive» (che sarà sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni nel marzo 2013) ha indotto il Consiglio degli Stati a separare il diritto contabile dal diritto della società anonima a metà 20095. È così stato creato un progetto 2 indipendente che pure reca il numero 08.011. Da questo momento il Parlamento ha trattato il progetto concernente il diritto contabile in modo indipendente dal diritto della società anonima.

L’articolo 962a capoverso 5 nCO6 incarica il Consiglio federale di indicare in un’ordinanza le norme riconosciute in materia di presentazione dei conti. Questa nuova ordinanza deve essere posta in vigore unitamente al nuovo diritto contabile.

2 Entrata in vigore del diritto in materia di presentazione dei conti

Il nuovo diritto in materia di presentazione dei conti e la nuova ordinanza sulle norme contabili riconosciute (cfr. in seguito n. 3) entreranno in vigore il 1° gennaio 2013.

1 RS 220; art. 957–962 CO.

2 Testo dell’atto normativo sottoposto a referendum, FF 2012 59 segg.: http://www.admin.ch/ch/d/ff/2012/59.pdf.

3 FF 2012 78 segg.

4 Messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni. (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali), FF 2008 1321 segg., oggetto 08.011.

5 Comunicato stampa della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del

16 giugno 2009 e Bollettino ufficiale (Boll. uff.) 2009 S 602 e 615.

6 cfr. sotto nota 12. UFG/UFRC