Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 25 pagine
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N. registrazione/dossier
gettare una stessa persona impiegata in differenti attività una volta alla LDL e una volta alla LL. La legge dovrebbe pertanto essere integrata come segue:
Art. 2 cpv. 3: È applicabile ai lavoratori di terzi a condizione che svolgano esclusivamente attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.
Per lo stesso motivo i Cantoni di Obvaldo e di Uri chiedono di definire nellʼordinanza criteri di delimitazione e interfacce rispettivamente dalla e con la LL.
Il Cantone dei Grigioni vede una possibile contraddizione nellʼapplicazione della LDL, che probabilmente si potrebbe risolvere distinguendo tra lavoratori temporanei e terzi.
Il Cantone di Glarona è contrario allʼestensione del campo di applicazione della LDL alle aziende esterne e mette in guardia da ripercussioni negative sia per gli organi esecutivi cantonali sia per le imprese stesse.
PS, USS e SEV accolgono con favore i criteri chiari fissati nella legge: i lavoratori che svolgono attività simili rilevanti per la sicurezza nellʼambito del trasporto pubblico devono godere della stessa tutela. Chiedono, inoltre, che norme collettive come il CCL per le costruzioni ferroviarie continuino a valere anche qualora i lavoratori venissero assoggettati alla LDL, fintanto che offrano migliori condizioni per il personale.
Secondo transfair sarebbe sensato assoggettare le aziende esterne completamente alla LDL; accetta tuttavia lʼattuale progetto, che è frutto di un consenso.
IGöV giudica importante la modifica in questione ma critica la limitazione allʼambito ferroviario: questo articolo dovrebbe applicarsi a tutti i lavoratori di aziende esterne che svolgono attività rilevanti per la sicurezza nel settore del trasporto pubblico, quindi ad esempio anche a quelli di imprese di impianti a fune.
Le associazioni dei datori di lavoro si oppongono chiaramente alla nuova disposizione. Secondo SAV, USC, USAM, economiesuisse, VSBTU e VSG non sarebbe realizzabile nella pratica. A seconda dellʼincarico, infatti, i lavoratori di ditte esterne svolgono sia attività rilevanti per la sicurezza sia semplici attività edili, il che significa che a seconda della funzione si applicherebbe una base legale diversa per la stessa persona. Uno status giuridico tanto mutevole impedirebbe una pianificazione efficiente del personale e comporterebbe ulteriori oneri amministrativi. Una simile situazione sarebbe del tutto inaccettabile sia per le aziende sia per i collaboratori. Le modifiche alla LDL, inoltre, renderebbero prive di senso alcune disposizioni del CCL per le costruzioni ferroviarie e minaccerebbero lʼesistenza stessa di questo istituto.
LʼAssociazione imprese svizzere servizi di sicurezza ritiene che non vi sia motivo di assoggettare i lavoratori di questo settore alla LDL in quanto essi svolgono attività differenti da quelle del settore dei trasporti pubblici. Se venissero assoggettati alle severe norme della LDL le imprese di servizi di sicurezza rischierebbero costi molto più elevati.
LʼAssociazione degli operatori del settore ferroviario (VAP) condivide, da una parte, la nuova disposizione per motivi di uniformità e semplicità, ma, dallʼaltra, non comprende perché nel settore edile il personale che lavora nei cantieri sulla base di contratti di appalto dovrebbe sottostare alla LDL diver-