Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 25 pagine

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N. registrazione/dossier

3.2.4 Giorni di riposo

Alcuni membri dellʼUnione delle città svizzere criticano lʼaggiunta di un giorno di riposo perché farà aumentare i costi per il personale a carico delle imprese di trasporto. La stessa opinione è condivisa da Bus Ostschweiz e RAILplus. RAILplus ritiene inoltre che il capoverso 4 debba essere riformulato come segue:

Art. 10 cpv. 4: il giorno di riposo devʼessere preceduto da un tempo di riposo che ammonta ad almeno 12 ore nella media di 42 giorni; questʼultimo non devʼessere inferiore a 9 ore. Qualora siano concessi due giorni di riposo consecutivi, questa disposizione si applica soltanto al primo giorno di riposo. Qualora siano concessi tre o più giorni di riposo consecutivi, non viene concesso alcun tempo di riposo prima del giorno di riposo.

Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland non sono dʼaccordo con lʼaumento dei giorni di riposo perché esso metterebbe il personale viaggiante in una posizione ancora più privilegiata rispetto al personale amministrativo.

BSG sottolinea il fatto che alcuni collaboratori lavorano volentieri la domenica e vorrebbero poter prendere il «riposo domenicale» durante la settimana. Chiede pertanto maggiore flessibilità in materia di riposo domenicale.

USS trova giusto portare il numero dei giorni di riposo a 63 includendo nella LDL anche il giorno della festa nazionale. Anche il PPD si è espresso a favore della nuova disposizione.

3.2.5 Piani di servizio e ripartizione del servizio

ZVB e Bus Ostschweiz fanno notare che il nuovo capoverso 3 si sovrappone in parte allʼattuale articolo 20 (Obbligo dʼinformare). Né la LDL né la OLDL indicano un termine per la conservazione dei documenti in questione, il che potrebbe generare incertezze. ZVB chiede pertanto di rivedere il nuovo capoverso 3 e lʼattuale capoverso 20.

3.3 Vacanze

USS trova coerente lʼabrogazione del capoverso 3 in quanto il personale del servizio amministrativo non sarà più assoggettato alla LDL. Vale comunque quanto già detto in merito allʼarticolo 2 capoverso 4, ossia che per servizio amministrativo si intendono attività amministrative con orari di lavoro diurni e regolari; diversamente non avrebbe alcun senso abrogare questo capoverso.