Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 25 pagine

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N. registrazione/dossier

3.4 Protezione speciale

3.4.1 Giovani

Attualmente lʼUFT è lʼautorità preposta allʼesecuzione delle disposizioni in materia di tutela dei giovani lavoratori del trasporto pubblico ma ora il Consiglio federale intende affidare tale compito alla SECO. Il Cantone di Neuchâtel, UTP, Funivie Svizzere, FFS, BLS, VBZ, Zugerberg Bahn, Ägerisee Schifffahrt e Zugersee Schifffahrt sono contrari perché a loro avviso ciò potrebbe creare problemi di natura pratica: ad esempio, nel caso di un team di costruttori di binari composto anche da giovani minori di 18 anni sarebbe necessario preparare due diversi piani di servizio e ciò potrebbe significare molto più lavoro per le imprese del trasporto pubblico e un forte indebolimento della certezza giuridica per il personale. La particolare tutela di cui i giovani lavoratori hanno bisogno potrebbe essere garantita anche applicando le relative disposizioni della LL contemporaneamente a quelle della LDL e ricorrendo, in caso di conflitto, a specifiche disposizioni dellʼordinanza. Chiedono pertanto quanto segue:

Art. 2 cpv. 6: nessun nuovo capoverso

Art. 16: nessuna modifica al testo in vigore

Art. 16 cpv. 2 (nuovo): Attraverso ordinanza del Consiglio federale sono prese in considerazione le particolarità della formazione nel settore del trasporto pubblico.

Secondo transfair è fondamentale che la tutela dei giovani lavoratori non venga indebolita, tuttavia condivide la proposta che essa venga disciplinata attraverso la LL e di eliminare quindi il relativo riferimento nella LDL.

3.5 Legge sul lavoro (LL)

Il Cantone dei Grigioni fa notare che la revisione della LDL comporterebbe indirettamente la modifica dellʼarticolo 2 capoverso 1 lettera b della LL, il quale prevede che la legge sul lavoro non si applichi, fatto salvo lʼarticolo 3a della stessa LL, alle aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici. Ora, con il nuovo articolo 2 capoverso 4 della LDL questa disposizione non avrebbe più una validità generale in quanto il personale amministrativo delle suddette aziende non sarebbe più assoggettato alla LDL. Anche in questo senso lʼarticolo 2 capoverso 4 della LDL sarebbe poco riuscito sul piano formale. Da una parte la LL non si applica alle aziende soggette alla LDL, ma la LDL, dallʼaltra, assoggetta il personale del servizio amministrativo di queste aziende alla LL.