Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 25 pagine

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N. registrazione/dossier

be di identificare chiaramente lʼautorità esecutiva competente. Secondo lʼUnione sindacale svizzera sarebbe sensato concertare insieme allʼassociazione per la formazione, login, una sorta di contratto collettivo che precisi alcune questioni di dettaglio della formazione. Anche PS, ssp e SEV sostengono in linea di massima la proposta ma sollevano qualche dubbio in merito a vari punti.

IGöV, RAILplus, SOB e Zugerberg Bahn non cambierebbero nulla. SOB segnala problemi

nellʼapplicazione pratica: sarebbe, infatti, molto complicato preparare i piani di servizio per un team di costruttori di binari cui appartengono anche giovani lavoratori e lʼassoggettamento dei lavoratori a due leggi differenti aumenterebbe, da una parte, lʼonere amministrativo mentre ridurrebbe, dallʼaltra, la sicurezza giuridica per il personale. Diminuirebbe così lʼinteresse delle imprese a formare apprendisti.

Pause

Con la revisione parziale della LDL si intende aggiornare anche il disciplinamento delle pause. Il Cantone di Berna e di Turgovia, VBZ, Autopostale Svizzera, Bus CH, LLB, Schneider Busbetriebe, Brienz Rothorn Bahn, Bus Ostschweiz, RAILplus e Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland criticano il fatto di voler fissare nella LDL regole troppo dettagliate, che restringono molto e inutilmente il campo dʼazione di imprese, committenti e personale e andrebbero invece, a loro avviso, definite

nellʼordinanza. Anche PS, USS, SEV e transfair ritengono che i supplementi di tempo accordati per le pause debbano essere disciplinati nellʼordinanza. Verrebbero così garantite soluzioni accettabili per tutte le parti.

USAM e ASTAG sono contrari alle differenze che verrebbero introdotte con la revisione parziale della legge: alcune proposte in materia di pause e riduzione dei turni di riposo diurni, infatti, sarebbero meno severe rispetto a quelle previste nellʼordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore, quindi gli autisti del trasporto concessionario verrebbero trattati diversamente rispetto a quelli del trasporto non concessionario.

Turno di riposo dopo perturbazioni dellʼesercizio

Lʼarticolo 8 capoverso 2 della LDL stabilisce che in circostanze particolari il turno di riposo può essere ridotto a nove ore; ad oggi unʼulteriore riduzione è prevista, in caso di perturbazioni dellʼesercizio, solo nellʼordinanza, mentre manca una disposizione corrispondente nella legge. LʼUFT e i lavoratori non ritengono necessario permettere un turno di riposo inferiore a nove ore nemmeno dopo perturbazioni dellʼesercizio.

UTP, Funivie Svizzere, RAILplus, VBZ, FFS, BLS, BLT, SOB, Appenzeller Bahnen, Ägerisee Schifffahrt, Zugerberg Bahn e Zugersee Schifffahrt chiedono di mantenere il relativo capoverso

dellʼordinanza o di introdurre la disposizione corrispondente nella legge, e lo stesso chiedono i Cantoni di Neuchâtel, del Giura e di Zurigo: diversamente, infatti, in situazioni eccezionali non sarebbe più possibile garantire un servizio di trasporto pubblico con la qualità necessaria. Considerata la crescente complessità del trasporto pubblico si deve mantenere la flessibilità avuta finora.