Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 25 pagine

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N. registrazione/dossier

Alcuni membri dellʼUnione delle città svizzere pensano che le nuove norme sui supplementi di tempo e le pause potranno far crescere di molto i costi.

La LDL prevede una durata massima del lavoro minore rispetto alla LL. Secondo Appenzeller Bahnen ciò si giustifica soprattutto per le attività rilevanti per la sicurezza, mentre ritiene che dovrebbe essere possibile aumentare la durata massima del lavoro per lo svolgimento di certe attività non rilevanti per la sicurezza, ad esempio la compilazione di un rapporto. Chiedono pertanto la seguente modifica del capoverso in questione:

Art. 4 cpv. 4: «… la durata massima del lavoro di cui al capoverso 3 può essere prolungata del tempo necessario a svolgere attività non rilevanti per la sicurezza al termine del servizio in un ambito rilevante per la sicurezza nonché del tempo di viaggio …»

RAILplus appoggia questa richiesta e non ritiene attuale né rilevante ai fini della sicurezza includere i supplementi di tempo nel computo della durata massima del lavoro. Ritiene insoddisfacente anche la disposizione della OLDL secondo cui la durata massima del lavoro può essere prolungata di non oltre 40 minuti di tempo di viaggio, dal momento che per le ferrovie di montagna questo sarebbe un tempo troppo breve. Chiede pertanto la seguente modifica:

Art. 6 cpv. 5 OLDL: La durata massima del lavoro secondo lʼarticolo 4 capoverso 3 LDL può, in casi eccezionali e se il servizio lo esige, essere prolungata del tempo di viaggio senza prestazione lavorativa, ma al massimo di 90 minuti.

Art. 5 Durata massima del lavoro

RAILplus ritiene che nella maggior parte dei casi sia impossibile compensare il tempo di lavoro eccedente dovuto a perturbazioni dellʼesercizio nei tre giorni immediatamente successivi o che ciò comporti costi sproporzionati. Chiede quindi di adeguare lʼarticolo come segue:

Art. 5: Se, per motivi imperativi come casi di forza maggiore o perturbazioni dellʼesercizio, la durata massima del lavoro stabilita nellʼarticolo 4 capoverso 3 devʼessere superata di più di 10 minuti, la durata del lavoro eccedente 10, rispettivamente 63 ore devʼessere interamente compensata con tempo libero della stessa durata, nei 6 giorni di lavoro successivi.

Appenzeller Bahnen chiede di non indicare il numero di ore corrispondenti alla durata massima del lavoro e di limitarsi a un riferimento generico alla durata massima di lavoro prevista, perché in virtù dellʼarticolo 4 capoversi 3 e 4 questʼultima può essere prolungata di oltre dieci ore:

Art. 5 cpv. 3: «… la durata massima del lavoro stabilita nellʼarticolo 4 capoversi 3 e 4 devʼessere superata di più di 10 minuti, la durata del lavoro eccedente la durata massima giornaliera prevista, rispettivamente la durata media massima prevista per sette giorni lavorativi consecutivi devʼessere interamente compensata con tempo libero della stessa durata…»