Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 25 pagine
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N. registrazione/dossier
3.2.1 Turno di servizio
Art. 6 Turno di servizio
Il Cantone di Zugo e ZVB chiedono di rivedere nuovamente lʼarticolo. Le aziende cittadine e del trasporto locale e suburbano eseguono la ripartizione del servizio sulla base della carta degli agglomerati. Per le linee della propria rete ZVB deve pertanto pianificare considerando tempi differenti dei turni di servizio perché diverse linee sono soggette a regolamentazioni differenti. Se si vuole che le imprese di trasporto concessionarie riducano i costi di produzione, la ripartizione del servizio deve poter essere fatta in modo uniforme. Dal punto di vista del personale viaggiante, inoltre, non si capisce perché nella stessa impresa debbano valere norme diverse per lo svolgimento delle stesse attività. ZVB chiede inoltre di non calcolare la durata media del turno di servizio e di aumentare la durata di questʼultimo.
USAM, FHM e Bus Ostschweiz ritengono che il nuovo testo dellʼarticolo rappresenti un sostanziale peggioramento della situazione attuale e avrà ripercussioni negative sulla futura definizione dei piani di servizio, ossia sulla pianificazione del personale viaggiante. Finora non cʼerano «delimitazioni»
temporali mentre ora si prevede la possibilità di prolungare la durata del turno di servizio solo una volta e tra due giorni di congedo. Il capoverso 2, dal canto suo, prevede una riduzione dagli attuali tre a due giorni successivi.
tpg auspica nella legge disposizioni più precise su come conciliare le assenze non retribuite, la compensazione delle ore straordinarie, il lavoro a tempo parziale o il lavoro notturno con i 63 giorni di riposo.
3.2.2 Pause
Il Cantone di Zurigo definisce le proposte adeguate al livello dellʼatto normativo ma chiede di prestare attenzione che al momento dellʼattuazione nellʼordinanza la flessibilità non generi un aumento dei costi. Accoglie con favore il capoverso 5 perché faciliterà le imprese nella pianificazione dei turni di servizio; nella legge, tuttavia, dovrebbe essere fissato solo il principio di base mentre i dettagli andrebbero definiti nellʼordinanza.
Simili sono le posizioni dei Cantoni di Berna e di Turgovia, VBZ, Autopostale Svizzera, Bus CH, LLB, Schneider Busbetriebe, Brienz Rothorn Bahn, Bus Ostschweiz, RAILplus e Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland, che si oppongono allʼintroduzione nella LDL del capoverso 5 in quanto i dettagli relativi alle pause e alle interruzioni del lavoro dovrebbero essere regolati nellʼordinanza: diversamente il campo dʼazione di imprese, committenti e personale verrebbe inutilmente ristretto di molto.
Il Cantone di Zugo propone di integrare il capoverso 5 portando a 5,5 ore la durata del lavoro senza interruzioni, a condizione che il tempo di guida non superi le 4,5 ore.
Secondo il Cantone di Sciaffusa non ha alcun senso limitare la durata massima dellʼinterruzione del lavoro retribuita a 29 minuti per i turni di servizio che non superano le 9 ore: il datore di lavoro dovreb-