Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 25 pagine
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N. registrazione/dossier
be essere libero di accordare al lavoratore anche interruzioni retribuite più lunghe. Chiede quindi la seguente modifica:
Art. 7 cpv. 4: Stralciare lʼintegrazione «fino a un massimo di 29 minuti».
A tutela della salute del lavoratore il Cantone di Basilea Campagna vorrebbe che la legge fissasse una durata minima delle pause; diversamente le imprese avrebbero troppo margine di manovra nella pianificazione del personale.
PS, USS, SEV e transfair trovano ragionevole la proposta di disciplinare nellʼordinanza i supplementi di tempo accordati per le pause perché ciò garantirebbe soluzioni adatte a tutte le parti in gioco.
USAM e ASTAG si oppongono alle differenze che il nuovo articolo introdurrebbe nella LDL: alcune prescrizioni in materia di pause e riduzione dei turni di riposo diurni, infatti, sono meno severe rispetto a quelle previste nellʼordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore e ciò creerebbe regole diverse per gli autisti del trasporto concessionario e quelli del trasporto non concessionario.
RAILplus vorrebbe che la durata minima della pause venisse fissata a 30 minuti e che si cancellasse pertanto la formulazione «di norma [...] almeno unʼora». Ritiene inoltre che il nuovo capoverso 3 dellʼarticolo 7 si discosti troppo dalla formulazione altrimenti utilizzata nella LDL. La OLDL dovrebbe considerare maggiormente le abitudini moderne dei lavoratori e potrebbe almeno escludere completamente le pause al di fuori del luogo di servizio per i lavoratori del servizio costruzioni.
tpg auspica che la legge o almeno lʼordinanza precisino il significato di «luogo di servizio» e «al di fuori del luogo di servizio».
Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees e FHM giudicano inconsueto e poco sensato far decidere al Consiglio federale i dettagli relativi ai supplementi di tempo da accordare per le pause, trattandosi di aspetti specifici del settore, e auspicano una soluzione concordata con le parti sociali.
3.2.3 Turno di riposo
Lʼarticolo 8 capoverso 2 della LDL stabilisce che in circostanze particolari il turno di riposo può essere ridotto a nove ore, mentre ad oggi unʼulteriore riduzione è prevista, in caso di perturbazioni
dellʼesercizio, solo nellʼordinanza. Manca una disposizione corrispondente nella legge. LʼUFT e i lavoratori non ritengono necessario permettere un turno di riposo inferiore a nove ore nemmeno dopo perturbazioni dellʼesercizio.
I Cantoni di Neuchâtel, del Giura e di Zurigo sono invece di avviso contrario, perché diversamente in situazioni eccezionali non sarebbe più possibile garantire un servizio di trasporto pubblico con la qualità necessaria. Considerata la crescente complessità del trasporto pubblico si deve mantenere la flessibilità avuta finora. I succitati Cantoni chiedono pertanto quanto segue:
Art. 8 cpv. 1 e cpv. 2: nessuna modifica al testo in vigore