Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/88: Modifica della legge federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Legge sulla durata del lavoro, LDL) · 25 pagine
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N. registrazione/dossier
Art. 8 cpv. 2bis: Lʼordinanza disciplina le condizioni in presenza delle quali nella propria o in unʼaltra impresa di trasporto è possibile, ove vi siano motivi imperativi quali forza maggiore o perturbazioni dellʼesercizio, ridurre il turno di riposo oltre la durata minima prevista.
Anche UTP, Funivie Svizzere, RAILplus, VBZ, FFS, BLS, BLT, SOB, Appenzeller Bahnen, Ägerisee Schifffahrt, Zugerberg Bahn e Zugersee Schifffahrt chiedono di mantenere il relativo capoverso
dellʼordinanza o di introdurre una disposizione corrispondente nella legge.
Se questa disposizione dovesse essere introdotta nella legge, SSP e SEV chiedono che
nellʼordinanza venga stabilita una durata minima fissa, oltre la quale non sia ammesso scendere.
IGöV è a favore di questa regolamentazione severa del turno di riposo e si opporrà a qualsiasi eventuale tentativo di aggirarla con eccezioni disposte nellʼordinanza.
Il Cantone di Zugo, Bus Ostschweiz e ZVB plaudono alla migliore formulazione dei capoversi 1 e 2; propongono, inoltre, di eliminare il calcolo della durata media del turno di riposo, di non aumentare il numero dei turni di riposo ridotti e di semplificare ulteriormente la LDL.
USS accoglie con favore la regolamentazione più chiara per il calcolo della durata media e per la compensazione della riduzione dei turni di riposo.
Secondo transfair in nessun caso il turno di riposo deve essere inferiore alle nove ore: siccome esso comprende anche il tempo necessario a raggiungere il luogo di lavoro, se questo tempo fosse particolarmente elevato ne deriverebbe, in caso di ulteriori riduzioni del tempo di riposo, una drastica riduzione del tempo di riposo effettivo.
USAM e ASTAG mettono in guardia dalla situazione iniqua che si creerebbe con questa modifica:
secondo la OLR 1, infatti, i conducenti professionali di veicoli a motore devono effettuare un nuovo periodo di riposo giornaliero entro 24 ore dalla fine del periodo di riposo giornaliero o settimanale precedente, e non si spiega quindi perché per un conducente del trasporto concessionario debbano valere regole tanto diverse rispetto al trasporto privato.
RAILplus è a favore della riduzione del turno di riposo a 9 ore una sola volta, purché essa sia possibile a ogni passaggio di turno e chiede pertanto lʼabrogazione dellʼarticolo 12 capoverso 2 lettera a della OLDL.
Secondo Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees e FHM il nuovo testo dellʼarticolo avrà ripercussioni negative sulla futura definizione dei piani di servizio, ossia sulla pianificazione del personale viaggiante. Da una parte, lʼattuale capoverso 1 non prevede «delimitazioni» temporali e, dallʼaltra, la formulazione del nuovo capoverso 2 non sarebbe chiara. Da una parte si vogliono fissare regole più precise, dallʼaltra si demanda la definizione delle modalità allʼordinanza. Chiede quindi quanto segue:
Art. 8 cpv. 1: nessuna modifica al testo in vigore.
Art. 8 cpv. 2: Ove si diano circostanze particolari, definibili mediante ordinanza, il turno di riposo può essere ridotto a 9 ore, ma nella media di tre giorni lavorativi consecutivi deve ammontare ad almeno 12 ore. Lʼordinanza disciplina le modalità della compensazione.