Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 34 pagine
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Fiduciari Suisse e l’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) preferiscono la variante del Consiglio federale.
I partiti PLR e UDC sostengono la proposta dell’organo consultivo e quindi il mantenimento del diritto vigente, mentre il PS preferisce la proposta del Consiglio federale.
I Cantoni SH e UR auspicano il mantenimento del diritto vigente. Per contro, il Cantone TI preferisce la proposta del Consiglio federale.
Art. 21 cpv. 2 n. 8
La Croce Rossa svizzera e Trasfusione CRS Svizzera approvano questo testo. La Camera fiduciaria chiede di cambiare questo numero nel senso che è determinante la prestazione e non chi la fornisce.
Art. 21 cpv. 2 n. 11
Il Politecnico federale di Losanna (PFL), l’Università di Ginevra e l’Università di Losanna approvano il testo.
Art. 21 cpv. 2 n. 16
L’Unione delle città svizzere invita a precisare questa disposizione nel senso che l’acquisto di oggetti d’arte da parte di musei è escluso dall’imposta.
Art. 21 cpv. 2 n. 17
Dachverband gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz (Pro Fonds), Pro Infirmis e Fondazione Svizzera di Cardiologia propongono che gli eventi di ogni tipo per la raccolta di fondi e le organizzazioni di utilità pubblica esentate dalle imposte dirette vengano esclusi dall’imposta sul valore aggiunto. In tal modo si rispetterebbe il principio costituzionale dell’uguaglianza giuridica.
Art. 21 cpv. 2 n. 18
Tutti coloro che hanno espresso un parere in merito a questa proposta sostengono in linea di principio la disposizione. A titolo di chiarimento l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) suggerisce di sostituire la formulazione della lettera a con «prestazioni di assicurazione e di riassicurazione». È d’accordo con la lettera c nella misura in cui l’esclusione dall’imposta nel settore degli infortuni non professionali sia applicata anche all’attività di prevenzione dell’ASA. L’Ufficio prevenzione infortuni (upi) è favorevole al fatto che l’esclusione dall’imposta del settore delle assicurazioni sociali sia armonizzata e sia garantita la parità di trattamento di tutti gli assicuratori sociali. La riformulazione dell’articolo 21 capoverso 2 numero 18 lettera c AP-LIVA garantisce che per tutti gli organi d’esecuzione vi siano a disposizione più fondi per l’adempimento del proprio compito a seguito di compiti di prevenzione prescritti dalla legge. Anche l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL), l’Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori (AIPL), l’Associazione svizzera delle casse pensioni (ASIP), Promozione Salute Svizzera, la Camera fiduciaria, Fiduciari Suisse, Travail.Suisse e l’Unione sindacale svizzera (USS) approvano la modifica proposta.
Il Cantone ZH accoglie questa estensione. In tal modo si garantisce la parità di trattamento di tutti gli assicuratori sociali e si agevola la collaborazione.