Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 34 pagine
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Art. 21 cpv. 2 n. 21 lett. c
La maggior parte dei Cantoni respinge la proposta del Consiglio federale. I Cantoni AG,
AR, BL, BS, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI e VS come pure la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) e la Conferenza latina dei direttori cantonali delle finanze sono chiaramente contrari, sostanzialmente per i seguenti motivi: con la prevista soppressione dell’esclusione dall’imposta per i parcheggi destinati all’uso comune si mira invero a una semplificazione. Per le collettività pubbliche essa non è però per nulla proporzionata
all’onere supplementare in termini amministrativi, tecnici e finanziari che ne deriva. Con
l’assoggettamento all’IVA gli sgravi finanziari provenienti dalla prevista estensione delle esclusioni per collettività pubbliche (art. 3 lett. g, art. 12 cpv. 3 e art. 21 cpv. 2 n. 28 e 28bis AP-LIVA) sarebbero pressoché annullati. Numerosi servizi di collettività pubbliche (di piccole dimensioni) sarebbero assoggettati all’IVA. In caso di introduzione dell’assoggettamento all’IVA e di adeguamento dell’aliquota, le collettività pubbliche che vorrebbero trasferire l’imposta sul valore aggiunto dovrebbero rivedere i loro regolamenti sugli emolumenti. L’esito di quanto precede è tuttavia ancora aperto dal punto di vista politico e potrebbe causare interventi del Sorvegliante dei prezzi. Entrambi i fattori potrebbero rendere impossibile la (completa) trasferibilità dell’IVA. Si aggiunge il dispendio in termini di personale e finanziario delle collettività pubbliche per la riconfigurazione iniziale e successiva in caso di cambiamenti delle aliquote dell’IVA dei parchimetri. Infine, la soppressione dell’esclusione dall’imposta non è oggetto della mozio-
ne 13.3362 e quindi non vi è neppure il relativo mandato del Parlamento. La CDCF sottolinea che la regolamentazione vigente ha dato buoni risultati nonostante alcune difficoltà iniziali di delimitazione.
Per contro, i Cantoni AI, BE, UR e ZG sono favorevoli alla soppressione dell’esclusione dall’imposta per i parcheggi destinati all’uso comune. Il Cantone ZG ritiene che i vantaggi che derivano dalla semplificazione dell’applicazione della legge sull’IVA superano gli svantaggi degli oneri supplementari in termini politici, amministrativi-tecnici e anche finanziari nell’attuazione.
Le associazioni e gli altri interessati valutano in modo controverso la prevista soppressione dell’esclusione dall’imposta per i parcheggi destinati all’uso comune. L’Unione delle città svizzere e l’Associazione dei Comuni Svizzeri respingono la soppressione dell’eccezione. La semplificazione auspicata non porterebbe alcun vantaggio a terzi che non siano collettività pubbliche e causerebbe grossi svantaggi alle collettività pubbliche. Essi si chiedono inoltre se questi emolumenti non siano flussi finanziari provenienti da attività sovrane, che in virtù dell’articolo 18 capoverso 2 lettera l LIVA non rientrerebbero neppure nel campo di applicazione dell’IVA. Anche Fiduciari Suisse, il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB), l’organo consultivo, il Comune di Losanna, Verband des Strassenverkehrs (Strasseschweiz) e ilTouring club svizzero (TCS) respingono la soppressione prevista. La proposta sarebbe in contraddizione con la generale intenzione di questo progetto di sgravare le collettività pubbliche.
Il Centre Patronal (CP), la cooperativa Coop (Coop), la Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS), l’Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM), l’Associazione svizzera del traffico (AST) e l’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) sono invece favorevoli alla proposta del Consiglio federale.
I partiti PBD, PPD, PLR, PS e UDC approvano la modifica prevista dal Consiglio federale.
Art. 21 cpv. 2 n. 27
La soppressione prevista di questa disposizione è respinta dalla maggior parte delle associazioni e degli altri interessati perché comporterebbe oneri supplementari. Tali oneri sono però indesiderati già dall’introduzione dell’articolo 33a della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l’imposta sul valore aggiunto. È incomprensibile che si voglia ottenere
un’imposizione generale di prestazioni volte a promuovere l’immagine tramite la soppressione dell’esclusione dall’imposta. La soppressione costituisce un passo indietro nello sgravio fiscale