Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 34 pagine

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Art. 7 cpv. 3

L’Association Suisse des Diffuseurs, Editeurs et Libraires (ASDEL), la Buchhändler- und Verlegerverband (SBVV) e la Verband des Schweizerischen Versandhandels (VSV) sostengono pienamente questo adeguamento. Con lo spostamento del luogo della prestazione sul territorio nazionale si sopprime la discriminazione dei venditori per corrispondenza svizzeri rispetto ai concorrenti esteri. La Svizzera terrebbe inoltre conto della regolamentazione nell’UE e

dell’attuazione coerente del principio del Paese di destinazione. Le associazioni di settore auspicano tuttavia un miglioramento generale dell’esecuzione dell’IVA in caso di scaricamento di software, musica, libri e simili da offerenti esteri.

Anche economiesuisse, Fiduciari Suisse e l’Unione sindacale svizzera (USS) approvano

l’adeguamento legislativo previsto, come pure il Cantone BL e il PBD.

Art. 10 cpv. 1

La Camera fiduciaria auspica che venga chiarito che per l’assoggettamento soggettivo è sufficiente che sia stata fornita un’unica prestazione in Svizzera. Il termine «prestazioni» dovrebbe pertanto essere modificato in «prestazione».

Art. 10 cpv. 1quater

Questa proposta è chiaramente respinta dalle associazioni e dagli altri interessati. È lodevole che si miri a un chiarimento della prassi amministrativa vigente per giustificare

l’assoggettamento di organizzazioni senza scopo lucrativo. Al riguardo i rappresentanti

dell’economia concordano con il Consiglio federale che il modo in cui viene finanziata

un’impresa in linea di principio non dovrebbe influire sull’assoggettamento dei titolari delle imprese. Tuttavia, l’articolo 10 capoverso 1quater AP-LIVA proposto non contribuirebbe al chiarimento e alla certezza del diritto. La Camera fiduciaria propone di completare l’articolo 10 capoverso 1bis lettera a AP-LIVA specificando che l’ottenimento di una non controprestazione non influisce sulla qualifica del titolare dell’impresa come «imprenditoriale» o «non imprenditoriale». Il capoverso 1quater può quindi essere stralciato senza sostituzione. Il Dachverband gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz (Pro Fonds), Pro Infirmis e la Fondazione Svizzera di Cardiologia chiedono che, nel valutare la questione relativa al momento in cui presso un’organizzazione senza scopo lucrativo sussiste un’attività imprenditoriale, si consideri tale organizzazione come un unico soggetto giuridico. Bisognerebbe evitare la scissione dell’organizzazione in diversi settori. Le organizzazioni senza scopo di lucro che superano la cifra d’affari di 150 000 franchi, ma che a causa di entrate elevate provenienti da donazioni e sussidi non sono state qualificate come imprenditoriali, dovrebbero inoltre poter assoggettarsi all’IVA volontariamente. A tal fine propongono un articolo 10 capoverso 1quinquessupplementare, che disciplina quanto precede. Le Ferrovie federali svizzere (FFS) ritengono che il testo di legge proposto non chiarisca le questioni di delimitazione esistenti tra «imprenditoriale» e «non imprenditoriale». Sarebbe necessario concretizzare gli elementi costitutivi dell’attività imprenditoriale. Esse chiedono quindi di sostituire la proposta del Consiglio federale con una regolamentazione dei criteri di delimitazione per attività imprenditoriali e attività non imprenditoriali nella LIVA. Per risolvere la problematica, la Croce Rossa svizzera e Trasfusione CRS Svizzera propongono il rinvio al Codice delle obbligazioni secondo cui è assoggettato all’imposta colui che gestisce un’attività in base a principi commerciali. Il WWF Svizzera chiede di chiarire inequivocabilmente nella legge sull’IVA se la tassa occulta nel settore di organizzazioni in parte finanziate da donazioni decade o meno.

Art. 10 cpv. 2 lett. a

Quasi tutte le associazioni e gli altri interessati che hanno espresso un parere in merito a questa proposta del Consiglio federale sostengono in linea di principio l’adeguamento dell’assoggettamento di imprese estere. In questo modo si eliminerebbe almeno la distorsione della concorrenza dovuta all’imposta sul valore aggiunto che debilita parti dell’economia svizze-