Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 34 pagine

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Sintesi

La revisione parziale della legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) comprende numerose modifiche in diversi suoi settori di applicazione e adempie in tal modo la mozione della CET-N 13.3362. La revisione viene accolta per lo più favorevolmente dai partecipanti alla consultazione. Occorre però fare in modo che le semplificazioni della riforma dell’imposta sul valore aggiunto del 2010 non vengano annullate.

In linea di principio l’adeguamento dell’assoggettamento di imprese estere è accolto favorevolmente. Anche le agevolazioni in ambito di imposizione delle collettività pubbliche sono sostenute dalla maggioranza, ma non l’abolizione dell’esclusione dall’imposta per i parcheggi destinati all’uso comune. Sono accolte favorevolmente anche l’imponibilità di piccoli invii dall’estero e l’armonizzazione delle esclusioni dall’imposta nel settore delle assicurazioni sociali. È accolta chiaramente la proposta secondo cui, ai fini dell’assoggettamento, le organizzazioni di utilità pubblica non dovranno più osservare il limite minimo del 25 per cento per coprire le loro spese con controprestazioni.

La reintroduzione dell’imposizione dei margini per gli oggetti d’arte, i pezzi da collezione e le antichità e l’imposizione dei take away con l’aliquota normale, nel caso in cui non siano adottati provvedimenti adeguati a delimitare le prestazioni della ristorazione, sono valutate in maniera eterogenea. Alcuni ritengono che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto proposta per le liberalità a organizzazioni di pubblica utilità non sia lungimirante.

La grande maggioranza respinge la proposta di comunicare l’esercizio dell’opzione all’Amministrazione federale delle contribuzioni se non è possibile indicare chiaramente l’imposta sulla fattura e quella di sopprimere l’esclusione dall’imposta di prestazioni volte a promuovere l’immagine.

Le associazioni e gli altri interessati respingono quasi all’unanimità il prolungamento del termine di prescrizione assoluto. Altri, invece, esprimono parere favorevole in merito e anche i tribunali ritengono giustificata tale prolungamento.