Rapporto sui risultati
Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 34 pagine
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Art. 45
Economiesuisse e la Camera fiduciaria affermano che è incomprensibile che venga mantenuta l’imposta sull’acquisto per le forniture di beni immobili. In base alla cifra d’affari mondiale, il problema delle forniture dall’estero è risolto in modo soddisfacente. Economiesuisse chiede quindi di stralciare senza sostituzione la lettera c. La Camera fiduciaria richiede che la lettera c sia modificata in modo che sia inclusa soltanto la fornitura di energia a destinatari contribuenti da parte di imprese con sede all’estero che non sono iscritte nel registro IVA (cfr. commento all’art. 10 cpv. 2 lett. a AP-LIVA). L’organo consultivo chiede di aggiungere nella legge sull’IVA una disposizione che definisca in modo esplicito la sussidiarietà dell’imposta sull’acquisto rispetto all’imposta sul territorio svizzero.
Il Cantone GR accoglie favorevolmente questi adeguamenti, perché in questo modo si eliminerebbero distorsioni della concorrenza tra imprese svizzere ed estere dovute all’IVA.
Art. 70 cpv. 2
Conformemente al loro parere negativo sul prolungamento del termine di prescrizione assoluto, i Cantoni SH, TG e ZH preferiscono mantenere il diritto vigente (variante dell’organo consultivo). Il dispendio amministrativo in caso di prolungamento del termine di conservazione non è ragionevole. I Cantoni UR e TI sostengono invece la proposta del Consiglio federale.
L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) ritiene che la regolamentazione proposta dal Consiglio federale non sia applicabile nella pratica e preferisce che sia mantenuto il diritto vigente. Fiduciari Suisse e la Camera fiduciaria ritengono che questo cambiamento non sia necessario, se viene mantenuto l’attuale termine di prescrizione assoluto.
Art. 76
Le disposizioni sulla protezione dei dati sono respinte da tutti i partecipanti che hanno espresso un parere al riguardo. Secondo l’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA), economiesuisse e Swissbanking le disposizioni sul trattamento dei dati e sul sistema d’informazione non sono proporzionali al trattamento necessario dei dati personali, ma sarebbero eccessive. Il trattamento legittimo dei dati è già disciplinato nei dettagli negli articoli 131 e seguenti dell’OIVA.
Fiduciari Suisse chiede che si debba controllare il rispetto della protezione dei dati. Anche la Lega polmonare svizzera sottolinea che il rilevamento, l’inoltro e la consultazione di dati di persone fisiche e giuridiche deve essere effettuato molto attentamente sotto il profilo del diritto in materia di protezione dei dati.
Il Cantone TG accoglie favorevolmente la base giuridica per il trattamento di dati personali.
L’autorizzazione al trattamento di dati personali degni di particolare attenzione dovrebbe però essere limitato a fini fiscali.
Art. 76a
L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) invita a includere un chiaro rimando agli articoli 96, 98 e 99 LIVA nell’articolo 76a capoverso 1 lettera g AP-LIVA. Bisognerebbe inoltre garantire che l’accesso ai dati ai sensi dell’articolo 76a capoverso 2 AP-LIVA sia consentito a personale specializzato esterno soltanto se questo è soggetto agli stessi obblighi del segreto dei collaboratori dell’AFC.
Il Cantone TG chiede di stralciare senza sostituzione il proposto articolo 76a capoverso 1 lettera i AP-LIVA, poiché non è compito dell’AFC gestire sistemi d’informazione per eseguire e analizzare attività finalizzate alla lotta contro la criminalità. Inoltre, il contenuto dell’articolo 76a capoverso 6 lettere e e f AP-LIVA deve essere disciplinato a livello di legge.