Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 34 pagine

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stazioni fornite a terzi che non sono collettività pubbliche per il chiarimento

dell’assoggettamento all’IVA di collettività pubbliche. Per queste ultime creerebbe semplificazioni amministrative e uno sgravio finanziario. Inoltre farebbe maggiore chiarezza nella determinazione dell’assoggettamento all’imposta di un singolo servizio. Il Cantone TG auspica inoltre una regolamentazione in caso di superamento temporaneo del limite. Nel caso di un superamento unico e straordinario di un anno dell’importo minimo a seguito di un andamento speciale degli affari, l’assoggettamento non dovrebbe sorgere. In caso di un superamento continuo del limite l’assoggettamento dovrebbe sorgere soltanto nell’anno successivo.

Il Politecnico federale di Losanna (PFL), l’Università di Ginevra, l’Università di Losanna, Fiduciari Suisse, la Città di Losanna, il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB),

l’Associazione dei Comuni svizzeri, l’Unione delle città svizzere e l’Associazione Contabili – Controller Diplomati Federali (VEB) accolgono la proposta del Consiglio federale. In tal modo si raggiunge uno sgravio amministrativo delle collettività pubbliche. L’Unione delle città svizzere auspica tuttavia che, nella prospettiva di un’ulteriore semplificazione dell’assoggettamento all’IVA delle collettività pubbliche, il limite della cifra d’affari venga aumentato ad almeno

150 000 franchi.

La Camera fiduciaria respinge la proposta di stralciare senza sostituzione il limite inferiore di 25 000 franchi della cifra d’affari. Essa motiva il suo rifiuto adducendo che già nel diritto vigente le collettività pubbliche hanno il vantaggio che l’assoggettamento all’imposta deve essere valutato per ogni singolo Servizio. Inoltre, la soppressione del limite della cifra d’affari aumenterebbe le distorsioni nella concorrenza nei confronti di imprese assoggettate di diritto privato. Inoltre, il limite di 25 000 franchi non comporta un onere sproporzionato per le collettività pubbliche; esse hanno la possibilità di rinunciare all’esenzione. Infine il progetto di legge prevede per le collettività pubbliche nuove esenzioni dall’imposta, ragione per cui non è giustificato limitare ulteriormente anche l’assoggettamento soggettivo all’imposta.

I partiti PBD, PPD, PLR, PS e UDC approvano il progetto.

Art. 14 cpv. 2 e 2bis

I Cantoni SH e UR, Fiduciari Suisse e l’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) si esprimono a favore del mantenimento del diritto vigente (variante del Consiglio federale).

I partiti PLR, SP e UDC e il Cantone TI sono favorevoli alla proposta dell’organo consultivo, che sottolinea la propria proposta pubblicata nell’avamprogetto. Esso propone inoltre di completare il proprio testo escludendo dalla tassazione retroattiva le prestazioni di cui

all’articolo 8 capoverso 1 LIVA, per evitare un doppio onere della stessa operazione economica tramite l’imposta sull’acquisto e l’imposta sul territorio svizzero. La Camera fiduciaria è dello stesso avviso. La proposta dell’organo consultivo necessita però di un’ulteriore regolamentazione sul peso da attribuire, alla fine dell’assoggettamento in Svizzera, alle modifiche delle controprestazioni subentrate a posteriori. Nell’articolo 41 LIVA si dovrebbe prevedere una correzione dell’imposta conteggiata per le imprese estere con effetto retroattivo al momento del calcolo dell’imposta.

Art. 19 cpv. 2 secondo periodo

L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA), la Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS), la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere (KFH), la Conferenza svizzera dei rettori delle alte scuole pedagogiche (CSASP), Swissuniversities, Festspiele Zürich, l’Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz (IG DHS), Swiss Foundations, la Camera fiduciaria e l’Associazione Contabili - Controller Diplomati Federali (VEB) sostengono la proposta dell’organo consultivo e quindi il mantenimento del diritto vigente. Secondo l’IG DHS vi è già una prestazione preponderante quando dal punto di vista del valore essa supera il 50 per cento della controprestazione complessiva.