Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 34 pagine

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ra ed è particolarmente dannosa per l’edilizia in prossimità del confine. Inoltre, la proposta creerebbe la parità di diritto per le imprese svizzere che, a causa dell’assenza di limiti della cifra d’affari nei Paesi confinanti, sarebbero assoggettate all’IVA fin dal primo euro. La Camera fiduciaria invita però a riflettere sul fatto che, in relazione alla limitazione dell’imposta sull’acquisto di cui all’articolo 45 AP-LIVA, questa nuova regolamentazione avrebbe la conseguenza seguente: tutti i fornitori di prestazioni esteri attivi nel commercio internazionale dell’energia sarebbero assoggettati in Svizzera non appena un’impresa con sede in Svizzera acquistasse tali prestazioni, anche se l’energia non dovesse essere consumata sul territorio nazionale ma soltanto commerciata. La Camera fiduciaria propone pertanto di continuare ad assoggettare tali fornitori di energia all’imposta sull’acquisto e nell’articolo 10 capoverso 2 lettera a AP-LIVA di esonerare dall’imposta i fornitori di tali prestazioni eccetto i casi in cui le forniture vengono fornite a destinatari non contribuenti. La Fédération des Entreprises Romandes (FER) approva in particolare che nel quadro della procedura di notifica online sarà richiesto anche il numero IVA conformemente alla legge sui lavoratori distaccati. Secondo la Società svizzera degli impresari costruttori (SSIC) il Consiglio federale deve adoperarsi nei confronti dell’Italia e dell’Austria affinché anche in questi Paesi l’accordo antifrode sia applicato provvisoriamente, permettendo così la via dell’assistenza amministrativa.

PC Engines GmbH ritiene per contro errato assoggettare le imprese estere all’imposta sul valore aggiunto svizzera. Il «groviglio burocratico per le imprese con relazioni commerciali internazionali» sarebbe semplicemente inimmaginabile, se anche altri Paesi prevedessero regolamentazioni simili.

Tutti i partiti che hanno espresso un parere (PBD, PPD, PLR, PS e UDC) sono in linea di principio favorevoli alla nuova regolamentazione proposta dell’assoggettamento all’imposta. In questo modo è possibile eliminare il vantaggio in ambito di imposta sul valore aggiunto della concorrenza estera rispetto alle imprese nazionali.

Anche i Cantoni BE, JU, SH e UR accolgono questa novità. Il Cantone JU appoggia di massima tutti i cambiamenti che limitano gli svantaggi in termini di competitività per le regioni di confine. Il Cantone UR invita a esaminare se deve essere soppressa anche l’eccezione per le imprese estere che forniscono esclusivamente prestazioni di servizi da tassare in Svizzera e se queste imprese debbano imperativamente essere iscritte nel registro IVA.

Art. 10 cpv. 2 lett. b

L’Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) chiede un’impostazione eurocompatibile dell’imposizione del commercio transfrontaliero di elettricità. La fornitura di energia di imprese estere a contribuenti svizzeri non dovrebbe causare un assoggettamento all’IVA di tali imprese, ma essere sottoposto all’imposta sull’acquisto.

Art. 10 cpv. 2bis

Il Cantone TG propone di introdurre una regolamentazione per cui anche la cifra d’affari determinante, che causa l’assoggettamento, possa essere misurata secondo le controprestazioni ricevute. Secondo la LIVA vigente in determinati casi i contribuenti possono fatturare in base alle controprestazioni ricevute anziché secondo le controprestazioni convenute, in modo da non rilevare i debitori. In diversi settori non sarebbe quindi nemmeno possibile stimare se la cifra d’affari determinante secondo le controprestazioni concordate ha raggiunto la soglia

dell’imposta sul valore aggiunto.

Art. 12 cpv. 3

La Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF), la Conferenza latina dei direttori cantonali delle finanze e tutti i Cantoni che hanno espresso un parere materiale, accolgono favorevolmente la soppressione del limite di 25 000 franchi di cifra d’affari provenienti da pre-