Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 34 pagine

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Art. 28 cpv. 3

La Camera fiduciaria auspica che nella legge vi sia un chiarimento nel senso che il nuovo capoverso 3bis si riferisca ai capoversi 2 e 3.

Art. 29 cpv. 4

L’Associazione Svizzera d’Assicurazioni (ASA) accoglie favorevolmente la precisazione che la decisione spetta soltanto al contribuente.

Art. 37 cpv. 3

Il Cantone TG è favorevole alla soppressione dell’obbligo del Controllo federale delle finanze (CDF) di controllare regolarmente l’adeguatezza delle aliquote saldo.

Anche il Politecnico federale di Losanna (PFL), l’Università di Ginevra e l’Università di Losanna approvano questa soppressione.

Art. 38 cpv. 1

Con l’adeguamento di questa disposizione, la Camera fiduciaria invita pure a stralciare il termine «altri» nella lettera b. In questo modo si chiarisce che il trattamento e l’esecuzione di una ristrutturazione ai sensi del diritto civile non è fondamentale.

Art. 42 cpv. 6

La proroga del termine di prescrizione assoluto è respinta dalla maggior parte delle associazioni e degli altri interessati. Per contro, tra i partiti oltre al PS sono favorevoli anche il PBD e il PPD.

Tra i Cantoni, tre sono favorevoli alla proroga del termine di prescrizione assoluto (SZ, TI, UR), altri tre la respingono (SH, TG, ZH). Il Cantone SZ afferma espressamente che 15 anni corrispondono allo standard del diritto in materia di imposte dirette e doganale.

La reiezione si spiega generalmente con il fatto che le possibilità di accelerare la procedura, introdotte con la riforma dell’IVA del 2010, sarebbero vanificate e gli obiettivi perseguiti originariamente di fornire procedure più veloci ai contribuenti e garantire loro con maggiore rapidità la certezza del diritto non potrebbero più essere raggiunti. Inoltre, in particolare per le piccole imprese non potrebbero essere rispettati i relativi obblighi di conservazione e quindi non sarebbe possibile sostenere le maggiori spese legate al prolungamento del termine di prescrizione.

Il Tribunale federale condivide il parere del Consiglio federale che la regolamentazione vigente del termine di prescrizione assoluto sia problematico. Tuttavia, anche in caso di prolungamento del termine di prescrizione la problematica di fondo rimarrebbe irrisolta, ossia il mantenimento della prescrizione durante procedure giudiziarie inviterebbe ad adottare rimedi giuridici al fine di ottenere la prescrizione. Una soluzione potrebbe essere quella di non lasciar proseguire la prescrizione dopo una sentenza in prima istanza. Il Tribunale amministrativo federale svizzero ritiene che un prolungamento del termine di prescrizione assoluto sia giustificato. Per impedire che subentri il termine di prescrizione, il tribunale dovrebbe infatti preferire i «casi relativi

all’imposta sul valore aggiunto» rispetto a casi che rientrano in altri ambiti del diritto. Ciò comporterebbe però l’allungamento dei tempi processuali di questi casi e non sarebbe giustificabile per motivi di parità di trattamento. Del resto, il termine di dieci anni per l’IVA non è giustificato alla luce del termine di prescrizione di 15 anni per gli altri tipi di imposta.