Rapporto sui risultati

Consultazione 2013/128: Revisione parziale della legge sull'IVA (Attuazione della mozione CET-N 13.3362) · 34 pagine

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Art. 21 cpv. 2 n. 30 e cpv. 7

I Cantoni BE, TG e ZH sono favorevoli alla ripresa nella legge delle disposizioni sulla cooperazione in materia di formazione e ricerca dell’ordinanza.

Anche la Conferenza dei rettori delle università svizzere (CRUS), la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali svizzere (KFH), la Conferenza svizzera dei rettori delle alte scuole pedagogiche (CSASP) e Swissuniversities, il Politecnico federale di Losanna (PFL),

l’Università di Ginevra e l’Università di Losanna accolgono favorevolmente questo riordino giuridico.

Art. 21 cpv. 2 n. 31

Festspiele Schweiz, Fiduciari Suisse, Conferenza nazionale svizzera delle leghe per la salute (GELIKO), Lega polmonare svizzera, Dachverband gemeinnütziger Stiftungen der Schweiz (proFonds), Pro Infirmis, Swiss Foundations e la Fondazione Svizzera di Cardiologia sostengono questa nuova eccezione. I contributi dei benefattori non dovrebbero essere assoggettati all’IVA. Il Cantone TI condivide l’indirizzo politico, preferisce però il tenore del testo francese dell’avamprogetto a quello del testo tedesco o italiano.

La Caritas e a la Guardia aerea svizzera di soccorso (REGA) respingono tuttavia la proposta esclusione dall’imposta e chiedono di ampliare la nozione di liberalità nel senso dell’iniziativa parlamentare Frick (11.440). Anche la Croce Rossa svizzera, Trasfusione CRS Svizzera e Soccorso svizzero d’inverno chiedono che il concetto di dono sia interpretato in senso ampio, come previsto dall’iniziativa parlamentare Frick. Se ciò non fosse possibile, viene accolto il numero 31. La Camera fiduciaria respinge la proposta del Consiglio federale, perché sarebbe in contraddizione con l’articolo 3 lettera i LIVA, secondo cui tra benefattore e beneficiario del contributo non vi è una prestazione.

Art. 22 cpv. 1 e 2 lett. b

La proposta del Consiglio federale secondo cui l’esercizio dell’opzione dell’AFC deve essere comunicato quando non è possibile presentare le fatture è respinta da quasi tutte le associazioni e dagli altri interessati. In questo modo si annullerebbero i miglioramenti ottenuti con la riforma dell’IVA nel 2010. Sarebbe sufficiente se sul modulo di conteggio si rilevassero le prestazioni su cui è esercitata l’opzione (variante dell’organo consultivo).

Inoltre, la maggioranza delle associazioni e degli altri interessati si allinea alla variante dell’organo consultivo, secondo cui l’opzione può essere esclusa soltanto se l’oggetto viene usato effettivamente solo a scopo abitativo.

Il PLR e l’UDC come pure il Cantone SH preferiscono la variante dell’organo consultivo, il PS quella del Consiglio federale.

Riguardo al capoverso 1, i Cantoni UR e TI sostengono la variante del Consiglio federale e, per quel che riguarda il capoverso 2, quella dell’organo consultivo.

Art. 23 cpv. 2 n. 3 e 3bis

Secondo Swiss-Banking questa norma comporta un maggior onere per il contribuente, sebbene materialmente non sussistano nuovi requisiti per l’esclusione dall’IVA. Bisognerebbe quindi stralciare la seconda metà del periodo dei numeri 3 e 3bis.