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Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 20 pagine

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Legge federale sulle persone e sulle istituzioni svizzere all’estero

Allegato (Art. 83)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

I seguenti atti normativi sono abrogati:

a. legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all’estero22;

b. legge federale del 21 marzo 1973 sull’aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all’estero23;

[c. legge federale del 9 ottobre 1987 concernente il promovimento dell’istruzione dei giovani Svizzeri all’estero24;]

d. decreto federale del 22 giugno 1962 concernente la concessione di una garanzia sussidiaria alla Società cooperativa «Fondo di solidarietà degli Svizzeri all’estero»25;

II

Le leggi qui appresso sono modificate come segue:

[1. Legge del 17 giugno 2005 sul tribunale amministrativo federale26

Art. 32 cpv. 1 lett. i (nuova)

1 Il ricorso è inammissibile contro:

i. il riconoscimento delle scuole svizzere all’estero e il rifiuto o il ritiro di questo riconoscimento.]27

[2. Legge federale del 24 marzo 2000 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri28

Art. 4 cpv. 1, cpv. 2 lett. a, cpv. 3 lett. c (nuova) e cpv. 5 (nuovo)

1 Le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero (rappresentanze) gestiscono, allo scopo di adempiere i compiti consolari, un registro degli Svizzeri all’estero con i dati delle persone immatricolate presso la rappresentanza, dei loro coniugi e dei loro figli.

22 RU 1976 1805, 1991 2388, 2002 3193, 2007 4637, 2009 5685, 2011 725

23 RU 1973 1976, 2000 1915, 2006 2197, 2008 3437, 2009 5685, 2011 725

24 RU 1988 1096, 2006 2197, 2008 3437, 2011 5227

25 RU 1962 1185

26 RS 173.32

27 Solo nel caso in cui sia integrato nella presente legge (titolo 3) il progetto di legge federale sulla formazione svizzera all’estero.

28 RS 235.2